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Riscatto laurea agevolato

Riscatto laurea agevolato: chi riguarda ed effettiva convenienza

Attraverso i chiarimenti forniti dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ad inizio 2020, si è ampliata la possibilità di riscatto laurea agevolato anche nei confronti di chi colloca, precedentemente al 1996, i propri periodi di studi. In tal caso, tuttavia, è essenziale optare per l’opzione contributiva. 

Riscatto laurea agevolato secondo i periodi di frequenza

Alla pensione di vecchiaia ha diritto di accedere chi ha compiuto almeno 67 anni. Per quella anticipata occorre, invece, rispettare il solo requisito di anzianità contributiva, fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Riscattando gli anni di studi universitari si potrebbe accorciare ulteriormente l’attesa.

Con la norma contenuta nell’art. 20, comma 6 del decreto-legge 4/2019, senza eliminare i meccanismi di calcolo preesistente, è stata introdotta una modalità alternativa: il riscatto laurea agevolato. Detta modalità è decisamente meno onerosa rispetto a quella finora applicata ed è valida esclusivamente per i periodi di frequenza universitari collocati: 

  • Dopo il 1995, per chi non aveva almeno 18 anni di versamento a tale data;
  • Dopo il 2011 per chi aveva già invece raggiunto il requisito dei 18 anni di versamento prima del 1996 

Quando conviene e quando no

Il ricorso al riscatto laurea agevolato è decisamente poco conveniente (sebbene sarebbe sempre preferibile analizzare il singolo caso) se il gruzzolo dei contributi versati prima del 1996 è rilevante. Acquisire il diritto con qualche anno di anticipo rinunciando al calcolo misto può costare assai caro. Oltretutto, optando per il metodo contributivo, le future retribuzioni pensionale sono assoggettate al “massimale di retribuzione”. 

Negli altri casi, il riscatto laurea agevolato è generalmente conveniente per chi ha pochi anni di versamento prima del 1996 e, tramite il riscatto, acquisisce il diritto al pensionamento anticipato qualche anno prima di quello per vecchiaia. In tal proposito, il passaggio dal sistema di calcolo misto al contributivo non comporta un netto taglio dell’importo riconosciuto.