L’Agenzia delle Entrate fornisce, tramite risposta all’interpello n. 559 del 24 novembre, chiarimenti sulla imposta sostitutiva pensioni estere, in particolare sulle condizioni da rispettare per aver diritto alla tassazione agevolata con aliquota al 7 per cento.
L’incentivo è da attribuire alle persone fisiche che trasferiscono la rispettiva residenza fiscale in alcuni Comuni del Meridione o in uno dei Comuni con popolazione pari o inferiore a 3 mila abitanti, che rientrano nelle zone colpite dai terremoti del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
È fondamentale che il reddito sia prodotto all’estero e fare espresso richiamo alla convenzione bilaterale specifica per evitare la doppia tassazione.
I requisiti per la tassazione agevolata al 7%
Il caso esaminato è quello di una persona fisica, residente da oltre 5 anni all’estero, in Lussemburgo, che ha l’intenzione di trasferire la propria residenza in Italia. L’istante chiede se ha diritto a beneficiare dell’agevolazione sul regime fiscale se si trasferisce in un Comune tra quelli individuati dalla normativa.
In principio, l’AdE ricostruisce la legislazione e fa riferimento all’art. 24-ter del TUIR, inserito dalla Legge di Bilancio 2019, e le modifiche successive. Per qualunque persona fisica titolare di redditi da pensione di fonte estera, tale legislazione stabilisce un regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF. I beneficiari sono coloro che trasferiscono la propria residenza in uno dei Comuni italiani:
- delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con popolazione pari o inferiore a 20 mila abitanti;
- con popolazione pari o inferiori a 3 mila abitanti, che rientrano nelle zone colpite dai terremoti del 24/08/2016, del 26-30/10/2016 e del 18/01/2017.
I soggetti in questione hanno accesso ad un’imposta sostitutiva, calcolata in maniera forfettaria, con aliquota del 7 per cento per 10 anni complessivi. Lo definisce la circolare n. 21/e del 17 luglio 2020. Tra gli altri punti analizzati, si sottolinea che il trattamento favorevole è unicamente concesso con il trasferimento effettivo della persona fisica in Italia.
Inoltre, come delineato nel documento di prassi, non ha alcun rilievo, a tal fine, la nazionalità del soggetto che si trasferisce nel nostro Paese, poiché l’accesso al regime è concesso sia a un cittadino italiano sia a un cittadino straniero, a patto che si rispetti il criterio della residenza fiscale all’estero per l’intervallo di tempo delineato dalla normativa e l’ultima residenza sia stata in uno dei Paesi con i quali vigono accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.
L’equiparazione ai redditi di lavoro dipendente
Per aver diritto all’agevolazione è statuito il rispetto dei commi 2, 4 e 5 dell’art. 24-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Nel dettaglio, l’opzione:
- deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi inerente al periodo di imposta in cui la residenza viene trasferita in Italia ed ha efficacia a partire da tale periodo;
- è valida per i primi 9 periodi d’imposta successivi a quello in cui si trasferisce la residenza fiscale, anno in cui l’opzione assume efficacia;
- va fatta valere dalle persone fisiche che non siano state residenti fiscalmente in Italia nei cinque periodi di imposta a quello in cui tale opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da Paesi con i quali vigono accordi di cooperazione amministrativa.
I redditi che danno diritto all’agevolazione sono quelli da pensione, corrisposti da soggetti esteri. Il riferimento al TUIR equipara le pensioni ai redditi da lavoro dipendente.
Dalla tassazione agevolata sono esclusi i soggetti non residenti che ricevono redditi erogati da un istituto previdenziale sito in Italia. Per esaminare la tassazione corretta a cui l’istante deve essere assoggettato, va presa in considerazione pure la Convenzione tra l’Italia e il Lussemburgo per scongiurare le doppie imposizioni. In conclusione l’Agenzia delle Entrate evidenzia che, per effetto dell’opzione di cui all’articolo 24-ter del TUIR, il reddito sarà soggetto ad imposizione sostitutiva e non concorrerà alla formazione del reddito complessivo.