La scadenza per le domande dell’incremento delle pensioni di invalidità civile ha ottenuto la proroga al prossimo 30 ottobre. L’aumento porta l’assegno mensile a 651,51 euro per tredici mensilità, spettante a chi ha un grado di invalidità totale, i sordi e i ciechi civili assoluti, già al compimenti dei 18 anni, anziché dai 60.
Pensioni di invalidità: come avanzare domanda
Nella circolare n. 3647 del 9 ottobre 2020, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale propone le istruzioni su come avanzare domanda per chi non riceve l’aumento in automatico. Come già ricordato, la scadenza è fissata al 30 ottobre e fino a quel giorno sarà possibile beneficiarne con decorrenza da agosto.
I soggetti chiamati ad inoltrare specifica richiesta sono i titolari di trattamenti previdenziali ai sensi della legge n. 222 del 1984 (inabilità previdenziale). Ovviamente, data la premessa dei requisiti reddituali previsti. Come di consueto, la domanda può essere spedita sia tramite intermediario sia dal cittadino stesso, in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online sul portale Inps.
Limiti di reddito
La misura in oggetto prevede degli specifici requisiti (importi 2020), pena l’eliminazione. Una distinzione è effettuata tra il beneficiario coniugato e non. Quest’ultimo deve possedere redditi propri pari o inferiori a 8.469,63 euro (l’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità). Il beneficiario coniugato (non legalmente ed effettivamente separato) deve detenere redditi:
- propri pari o inferiori a 8.469,63 euro;
- cumulati con quello del marito o della moglie di ammontare annuo pari o inferiore a 14.447,42 euro.
Se ambo i coniugi hanno diritto all’aumento, esso concorre al calcolo. Quindi, qualora l’attribuzione del sostegno economico a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito accumulato, non è dovuto nulla al partner. Se, invece, il limite non viene raggiunto, la somma di denaro da corrispondere a un coniuge deve contemplare il totale accumulato, incluso l’incremento già riconosciuto all’altro.