Anche se in pochi lo sanno, nel quadro normativo italiano è previsto il c.d. assegno familiare integrativo alla reversibilità o assegno di vedovanza, riconosciuto alla famiglia i cui beneficiari sono i vedovi o le vedove inabili allo svolgimento di una prestazione lavorativa. Si tratta di una erogazione accordata dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) pari a 52,91 euro, che va ad integrare l’assegno della pensione di reversibilità, per un ammontare di oltre 600 euro l’anno. Inoltre, l’assegno di vedovanza è retroattivo e prevede la corresponsione degli arretrati fino a un massimo di 5 anni per un importo pari o inferiore a circa 3.400 euro.
Assegno familiare integrativo: non è erogato in automatico
Tale forma di sostegno familiare fa parte di quel vasto gruppo di benefici che a chi ne ha diritto non vengono automaticamente erogati dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, pur detenendo il soggetto ogni requisito per fruirne. In presenza dei requisiti richiesti, assegni familiari, integrazioni, maggiorazioni sociali e 14esima sono le voci che possono contribuire all’incremento dell’assegno mensile pensionistico. Talvolta occorre che il diretto interessato spedisca all’Istituto la domanda per ottenerne l’integrazione, un caso parecchio frequente. Per comprendere la corretta collocazione di tale misura fra le altre di sostegno al reddito, è forse il caso di ripercorrerne in breve la sua evoluzione nel corso del tempo.
La normativa sul concetto di nucleo familiare
L’art. 2 del decreto legge n. 69 del 1988 indica come il nucleo familiare possa pure essere costituito da un’unica persona, purché essa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia meno di 18 anni di età ovvero, a causa di difetto mentale o fisico o di infermità, si trovi nella permanente e assoluta impossibilità di dedicarsi ad un lavoro proficuo.
Nel 1998 la Corte di Cassazione ha successivamente confermato l’espressione con la sentenza n. 7668, mediante la quale un nucleo familiare può essere composto da appena un individuo con tali requisiti specifici. In conclusione, la Circolare INPS n. 98 del 1998 accoglie la pronuncia della Suprema Corte e ne comunica la sua attuazione provvedendo, su richiesta dell’interessato, alla liquidazione degli assegni familiari, pure qualora i nuclei siano formati solamente dal coniuge superstite.
Dunque, l’assegno di vedovanza, o per ricollegarci alla definizione data in principio l’integrazione all’assegno pensionistico di reversibilità, ha assunto la forma di un vero e proprio assegno per nuclei familiari, con precise caratteristiche. Da qui se ne deduce che i vedovi e le vedove, e gli orfani nella medesima misura, hanno diritto all’assegno familiare integrativo alla pensione di reversibilità, anche laddove una sola persona componga il nucleo familiare. Si sono pertanto delineati i requisiti di cui il beneficiario dell’assegno di vedovanza deve essere in possesso.
A chi spetta
Il richiedente deve avere i seguenti requisiti per avere accesso all’integrazione:
- essere titolare di una pensione di reversibilità;
- avere l’inabilità a lavoro proficuo, con un grado di invalidità riconosciuto del 100 per cento;
- essere vedova o vedovo di un dipendente, sia del settore privato che del settore pubblico.
In alternativa all’inabilità a lavoro proficuo, il beneficiario potenziale deve percepire l’assegno di accompagnamento (che prevede pertanto il riconoscimento del 100 per cento di invalidità), oppure deve aver inoltrato al proprio medico di famiglia un certificato specifico, che comprovi l’inabilità a lavoro proficuo.
Come richiedere l’integrazione
Lo abbiamo già ribadito più volte e lo sottolineiamo ulteriormente: affinché una vedova o un vedovo abbiano diritto alla pensione di reversibilità, l’ulteriore condizione affinché l’erogazione integrativa INPS venga concessa, è il riconoscimento dell’inabilità a lavoro proficuo. La certificazione in oggetto può derivare da due situazioni:
- una certificazione sottoscritta dal proprio medico di famiglia che comprovo l’inabilità al 100 per cento del richiedente a lavoro proficuo;
- una invalidità preesistente al 100 per cento.
A tal fine, il medico spedirà online all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale il cosiddetto Certificato medico introduttivo SS3, un apposito certificato predisposto dall’INPS. Una volta ricevuta la certificazione, quest’ultimo avrà la possibilità di presentare domanda alle proprie commissioni mediche per eseguire un accertamento sulla veridicità di quanto affermato dal medico a riguardo delle condizioni fisiche e psicologiche del richiedente superstite. Tuttavia, la verifica non avviene in buona parte dei casi, e i certificati del medico di famiglia comprovanti l’inabilità a lavoro proficuo vengono accolti e confermati senza che per il richiedente ci sia il bisogno di sottoporsi a ulteriori accertamenti medici.
La richiesta dell’assegno di vedovanza va inoltrata all’INPS esclusivamente in modalità telematica, accedendo al sito istituzionale con le proprie credenziali e allegando l’opportuna documentazione. Dalla sezione “Servizi per il cittadino” il percorso prosegue sulle pagine dedicate alle “Prestazioni a sostegno del reddito” e “Assegni Familiari”. Oppure è consentito ricorrere alla consulenza dei CAF (Centri di Assistenza Fiscale) o dei patronati.
A quanto ammonta l’integrazione
Consultabile sul portale dell’INPS, la Tabella ANF numero 19 esplicita i requisiti reddituali ai quali rapportare l’importo dell’assegno di vedovanza. Alla pensione di reversibilità, per il periodo di riferimento che dal 1° luglio 2020 va fino al 30 giugno 2021, è aggiunto un importo supplementare di 52,91 euro mensili per i redditi familiari fino a una soglia di reddito familiare pari a 28.659,42 euro. Per i redditi familiari compresi fra 28.659,43 e 32.148,87 l’importo è ridotto a 19,59 euro mensili. Per un reddito familiare annuo superiore ai 32.148,88 euro dall’INPS non viene riconosciuto l’assegno integrativo.
Per determinare nella maniera corretta l’assegno integrativo, nel conteggio del reddito familiare si utilizzano l’insieme dei redditi del beneficiario e dei redditi provenienti dagli altri componenti il nucleo familiare. Oltretutto, l’assegno è retroattivo, con un termine di prescrizione di 5 anni. Se la richiesta di erogazione avviene in seguito alla maturazione del diritto, gli arretrati saranno corrisposti fino a un limite quinquennale per un importo massimo di 3.400 euro, purché sussistano i requisiti opportuni per l’intero periodo antecedente la domanda. Contestualmente alla rata mensile della pensione, avviene l’erogazione diretta dell’assegno di integrazione alla pensione di reversibilità. Con cadenza mensile, il cedolino online riportante il dettaglio degli importi indicherà la corresponsione dell’Assegno per Nucleo Familiare.
Un diritto acquisito
Il diritto alla prestazione economica qui trattata è da ritenersi acquisito al patrimonio del beneficiario. Di conseguenza, in caso di suo decesso il diritto entrerà a pieno titolo nell’asse ereditario e, in quanto tale, sarà trasmissibile agli eredi.
Se il beneficiario di pensione di reversibilità muore senza aver mai sottoposto la domanda di beneficio dell’Assegno per Nuclei Familiari, e pertanto senza averne fruito mentre era ancora in vita, gli eredi saranno autorizzati a farlo spedendo all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale la richiesta. Nel caso in cui un componente del nucleo familiare sopravviva al pensionato deceduto vale analogo discorso. Il superstite avrà anche qui il diritto di presentare all’INPS dell’intero periodo di spettanza.
In entrambe le ipotesi, attraverso accertamenti nei confronti degli eredi, l’Istituto di previdenza nazionale si occuperà di controllare l’esistenza dei necessari requisiti. Il familiare che esercita il diritto o, comunque, chi ha effettuato la dichiarazione di successione, avrà il compito di avanzare la domanda all’INPS, allegandone la documentazione relativa.
I benefici compresi
L’assegno integrativo alla pensione di reversibilità, del quale ci siamo occupati, costituisce solamente un esempio degli eventuali benefici di cui sarebbe possibile trarre beneficio, ma che dall’INPS non vengono automaticamente erogati.
Fra le righe, la stessa Circolare INPS n. 98 del 1998, attinente all’Assegno per i Nuclei Familiari, specifica che le Sedi provvederanno a liquidare la prestazione, previa apposita domanda dei diretti interessati.