Sebbene per avere diritto alla pensione di vecchiaia siano necessari 67 anni di età ed almeno 20 di contributi, la Legge Amato 1992 dispone alcune deroghe, che consentono l’accesso alla medesima misura con appena 15 anni di anzianità contributiva. Le tre deroghe in questione sono poi rimaste in vigore mediante la pubblicazione della Legge Fornero nel 2012.
Ancora oggi, ne permettono il beneficio una volta accertata la presenza di determinati requisiti. Prendendo spunto dall’interessante articolo pubblicato sul sito Pensione e Fisco, in questo andremo a prendere in esame la prima deroga. Essa autorizza l’accesso alla misura, sempre una volta compiuti i 67 anni di età, a chi ne ha accumulati almeno 15 di contributi prima della fine del 1992.
Legge Amato: vale qualunque contribuzione
Per raggiungere il requisito si può usufruire della contribuzione versata a qualsiasi titolo:
- obbligatoria;
- figurativa;
- da riscatto;
- da ricongiunzione;
- derivante da accrediti all’estero (ma esclusivamente se si tratta di Paesi che hanno siglato convenzioni con l’Italia)
Secondo le condizioni fissate dal legislatore, per trarre godimento di questa prima deroga, occorre l’iscrizione all’AGO (la quale, lo ricordiamo, comprende il fondo lavoratori dipendenti e la gestione speciale dei lavoratori autonomi) oppure a un fondo esclusivo o sostitutivo (ex Enpals, ex Ipost, ex Inpdap). Dunque, volendo tirare le somme, l’accesso la pensione di vecchiaia è concessa con appena 15 anni di contributi, vale a dire 780 settimane di versamenti, accreditati prima della fine del 1992.
Accesso limitato
Si tratta di una grossa opportunità, sfruttata da molti cittadini, tuttavia, come qualsiasi altra manovra, si porta appresso pure qualche difetto. In particolare la prima deroga ha il grosso limite di non consentire la tutela se non per gli iscritti ai fondi previdenziali sopra menzionati. Una lacuna fino ad oggi mai colmata.