Se il lavoratore e il datore di lavoro hanno un’intesa è possibile accedere alla pensione 7 anni prima del termine naturalmente previsto con la cosiddetta isopensione. Tale misura dà modo alle imprese formate da almeno 15 dipendenti, sottoscriventi un accordo sindacale, di rilasciare un assegno.
La somma riconosciuta accompagnerà il lavoratore fino al raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia, pari a 67 anni e un minimo di vent’anni di anzianità contributiva. L’anticipo massimo è di sette anni in via eccezionale, infatti dal 1° gennaio 2021 ritornerà a quattro. L’isopensione è totalmente a carico del datore di lavoro.
Isopensione: la domanda si inoltra in via telematica
L’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti circa l’utilizzo del portale telematico che permette di inoltrare la domanda esclusivamente online. La circolare 1863/2020 rende noto che a partire dall’11 maggio 2020 le richieste di isopensione sarà possibile inviarle esclusivamente mediante la piattaforma. Più esattamente le domande che autorizzano il godimento alla prestazione di accompagnamento alla pensione vanno direttamente presentate dai datori di lavoro tramite il servizio “Prestazioni di esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione”.
Effettivamente la modalità telematica ha preso il posto del modello cartaceo Ap 97, che prima i soggetti interessati erano tenuti a consegnare presso la sede territoriale di competenza, corrispondente alla residenza anagrafica del datore di lavoro. Con i moderni mezzi tecnologici si ha modo, inoltre, di consultare le istanze avanzate, caricate direttamente dal portale e le certificazioni pensionistiche.
Dal 2021 torna a quattro anni
La legge Monti – Fornero ha introdotto lo scivolo pensionistico, battezzato “esodo lavoratori” e “isopensione”. Si tratta di uno strumento concepito per i casi di esubero del personale o di inevitabile ricambio generazionale.
Siglato l’accordo bisognerà attendere la convalida dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. L’organizzazione avrà il compito di verificare i requisiti stabiliti, inclusa la sussistenza organica dell’azienda. Per il triennio 2018-2020 l’isospensione contempla un periodo più lungo: sette anni, contro gli abituali quattro.