Quello della pensione è un tema costantemente d’attualità. E non potrebbe essere altrimenti. Con la legge vigente, fino al 31 dicembre 2022 potrà inoltrare la domanda per la pensione di vecchiaia ordinaria Inps (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) chi ha un’età pari almeno a 67 anni con un’anzianità contributiva minima di 20 anni. In alcuni casi, tuttavia, è possibile accedere ad un pre-pensionamento, come nella circostanza dei lavoratori precoci (con una carriera continuativa alle spalle) e degli invalidi. Le due categorie hanno un trattamento privilegiato, poiché è possibile smettere di prestare servizio 10 anni prima di quanto indichi la legge ordinaria.
Pensione alle persone con una ridotta capacità professionale
Alle persone affette da una forte riduzione della capacità professionale il legislatore riconosce, oltre ai trattamenti assistenziali erogati dall’Inps, pure quelli previdenziali. Trattasi di pensioni vere e proprie per cui non è, tuttavia, previsto un requisito anagrafico. Insomma, non è necessario avere raggiunto un’età minima. In tal modo, i trattamenti sono in grado di determinare un anticipo di 10 anni rispetto ai tempi abitualmente pattuiti per il ritiro dal mondo del lavoro.
I contribuenti colpiti da invalidità al lavoro o pensionabile, in misura pari o superiore all’80 per cento ed iscritti presso l’AGO o fondi sostitutivi e lavoratori dipendenti, hanno la facoltà di ricevere anticipatamente la pensione di vecchiaia a 61 anni per quanto concerne gli uomini e a 56 anni per le donne.
Fino al 31 dicembre 2022, i lavoratori divenuti non vedenti prima dell’inizio del rapporto assicurativo (residuo inferiore a 1/10 o cecità assoluta) hanno il diritto di ottenere la pensione di vecchiaia con un minimo di 56 anni di età nel caso di uomini e 51 anni se si tratta di donna (più 12 mesi di finestra). Ciascuna delle categorie dovrà aver maturato almeno 10 anni di contributi.
Per i lavoratori autonomi la finestra di attesa è pari a 1 anno e 6 mesi e sono richiesti 5 anni in più d’età; mentre ai non vedenti in condizioni diverse o con meno di 10 anni di contributi si applicano i criteri sanciti per la pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi. La “sorpresa” giunge però quando si tratta dei lavoratori dello spettacolo (iscritti al relativo fondo) e per gli sportivi professionisti. Difatti, nel primo caso è possibile accedere alla pensione a partire dai 47 anni di età, mentre nel secondo occorre “aspettare” di aver conseguito 53 anni per le donne e 54 anni per gli uomini.
Precoci ed ordinari
La pensione anticipata precoci è ottenibile 10 anni prima di quella di vecchiaia, qualora l’interessato, 57enne, possieda già 41 anni di anzianità contributiva. Ciò implica perciò una carriera professionale iniziata a 16 anni e proseguita senza nessuna interruzione. Vale lo stesso discorso per la pensione anticipata ordinaria. Bisogna però considerare che, essendo il requisito più “pesante” di 1 anno e 10 mesi per gli uomini (42 anni e 10 mesi di versamenti, anche tra differenti casse) e 10 mesi per le donne (41 anni di contributi), l’interessato, per ritirarsi a 57 anni, dovrebbe aver cominciato a prestare impiego almeno a 14 anni e 2 mesi se uomo ed a 15 anni e 2 mesi se donna.
Cos’è l’isopensione
Se il lavoratore ha la facoltà di conseguire la pensione anticipata almeno a 64 anni o prima, quindi per quella cosiddetta di vecchiaia, ha modo di uscire dal mondo del lavoro 10 anni prima della maturazione dei requisiti per il trattamento di vecchiaia. Quando ciò avviene si parla di isopensione, che permette un anticipo dell’età pensionabile fino a 7 anni per il triennio 2018-2020. Prima dell’estensione introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2018 erano invece quattro gli anni stabiliti.
Noto anche come “esodo dei lavoratori anziani”, la legge Monti-Fornero costituisco il c.d. scivolo pensionistico internamente pagato dalla compagnia in attesa della maturazione del diritto alla pensione. Un analogo beneficio vale pure per la prestazione di accompagnamento alla pensione o assegno straordinario, corrisposto con un anticipo massimo di 7 anni rispetto al conseguimento del trattamento più vicino, anticipato o di vecchiaia.
La “Rita”
I lavoratori iscritti ad un fondo di previdenza complementare hanno la possibilità di ottenere una rendita integrativa, con un anticipo di 10 anni rispetto alla data di pensionamento. Si tratta della RITA, acronimo di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata. Il trattamento in questione, liquidato in relazione ai contributi versati al fondo integrativo, può essere attribuita laddove da almeno 24 mesi l’intestatario risulti disoccupato. Liquidata dal momento della cessazione del servizio, questa rendita temporanea dura fino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Per averne accesso l’interessato deve avere aderito da un minimo di 5 anni alla previdenza complementare e avere all’attivo almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria.
Infine, le casalinghe iscritte al relativo Fondo dell’Inps possono ricevere la pensione anticipata a 57 anni, 10 prima rispetto al trattamento di vecchiaia ordinario, nel caso in cui l’assegno superi un certo importo; altrimenti, se ne avrà diritto, al compimento di 65 anni.