Per intraprendere un’attività lavorativa autonoma, sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa o avviare un’impresa individuale, il beneficiario dell’indennità NASpI può richiedere l’anticipo in un’unica soluzione. Nella circolare 174/2017 l’Inps ha chiarito i vari termini di compatibilità ed esclusione per accedere alla liquidazione.
Anticipo NASpI: per quali attività è possibile inoltrare la domanda
Nello specifico, le attività per le quali è possibile inoltrare la domanda di anticipo NASpI sono:
- attività professionali esercitate da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto lavoro autonomo;
- attività di imprese individuali artigiane, commerciali, agricole;
- sottoscrizioni di quote di capitale sociale di cooperative
- costituzione di società unipersonali (S.p.A., S.R.L. o S.R.L.s.) caratterizzate dalla presenza di un unico socio
- ingressi o costituzioni di società di persone (S.a.s. o S.n.c.) o di capitali (S.r.L.) poiché l’attività svolta dal socio a fini societari è qualificata fiscalmente come reddito di impresa
Delle categorie professionali impongono l’iscrizione alla gestione autonoma in quanto trattasi di attività di lavoro indipendente. La legislazione emanata in Italia puntualizza che i periodi di riferimento non sono utili né per il diritto né per la durata e la misura dell’indennità NASpI. Altresì detto, l’iscrizione alla gestione separata non costituisce un ostacolo alla concessione dell’indennità, ove il professionista presentante la domanda rispetti i requisiti normativi.
L’Inps chiarisce gli oneri del beneficiario
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale specifica che il beneficiario della prestazione ha il compito di informarlo entro un mese dall’inizio dell’attività cui i compensi si riferiscono, o dall’inoltro della domanda se la suddetta attività era già esistente, comunicando il reddito annuo previsto anche ove sia pari a zero. In caso di inottemperanza decade il diritto della prestazione stessa. Una condizione aggiuntiva riguarda proprio il reddito annuo, che non deve superare il valore di 4.800 euro. Sull’importo erogato è operata la trattenuta IRPEF secondo la normativa vigente.