Oltre alle ferie, il lavoratore dipendente può usufruire del permesso o dei permessi. Altro non sono che assenza dal lavoro, prevista, in base alla motivazione, dal contratto collettivo oppure dalla legge. In tale guida ci soffermeremo sui permessi retribuiti e non retribuiti, riassumendo le principali tipologie, la retribuzione accordata e l’eventuale diritto all’accredito dei contributi.
Innanzitutto è fondamentale effettuare una distinzione tra i permessi riconosciuti dal quadro normativo per determinate ragioni, come quelli per l’assistenza di un familiare con grave disabilità (Legge 104), e quelli spettanti indipendentemente da una motivazione specifica, attribuiti da contratto collettivo, in misura differente in base alle previsioni contrattuali, all’inquadramento e all’anzianità del prestatore d’opera, alle dimensioni dell’impresa.
Poi ci sono i permessi ex festività, riconosciuti, in compenso delle vecchie festività abolite, dalla generalità dei contratti collettivi. Nelle compagnie che garantiscono la flessibilità, il personale può beneficiare della c.d. banca ore: in parole povere, le ore extra di lavoro vengono accreditate in un conto individuale e sono utilizzabili come permessi. Ma senza correre troppo osserviamo i principali permessi godibili dal lavoratore.
Rol
I Rol sono le autorizzazioni per decurtare l’orario di servizio, stabiliti dal contratto collettivo applicato, che ha la facoltà di disciplinare una riduzione su base annua. Variano a seconda:
- dell’inquadramento del dipendente;
- dell’anzianità lavorativa del dipendente;
- delle dimensioni dell’impresa;
- del contratto collettivo applicato.
Maturazione
Le ore di Rol sfruttate come permessi individuali, tolte le eccezioni espressamente indicate dai contratti collettivi, maturano:
- ogni mese interamente lavorato o con assenze retribuite;
- nei mesi non interamente lavorati ma in cui si superano comunque le 15 giornate.
Fruizione
Nell’anno di maturazione, le ore di Rol possono essere usufruite:
- collettivamente: con riduzione dell’orario settimanale o giornaliero per tutto il personale;
- individualmente: su richiesta del singolo dipendente, anche a gruppi di 8 o 4 ore.
I permessi non beneficiati nell’anno di maturazione vengono pagati dal datore di lavoro o, altrimenti, sono fruibili entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Permessi Legge 104
Ai sensi della Legge 104, il lavoratore affetto da grave handicap, o che segue un familiare portatore di seria disabilità, può beneficiare di permessi mensili retribuiti, frazionabili anche a ore, fino a 3 giorni mensili. Per il solo lavoratore disabile possono essere pari a 2 ore al giorno o un’ora, laddove l’orario giornaliero sia inferiore alle 6 ore.
Oppure, se il figlio avente un grave handicap:
- ha un’età inferiore a 3 anni, il lavoratore può avvalersi di permessi orari giornalieri;
- ha un’età inferiore a 12 anni, il lavoratore può avvalersi del congedo parentale.
Permessi per cure
Le persone con un grado di invalidità superiore al 50 per cento possono ottenere dei permessi per le cure riferite alle infermità detenute (es. riabilitazione cardiopatici, fisioterapia, ecc.):
- retribuiti con un’indennità calcolata secondo le regole dell’indennità di malattia, a carico del datore di lavoro;
- fino a un massimo di 30 giorni l’anno.
Permessi per donazione di sangue
I permessi sono riconosciuti ai donatori di sangue ed emocomponenti. Tali assenze:
- sono retribuiti;
- hanno una durata pari all’intervallo di tempo di permanenza presso il centro trasfusionale e di spostamento alla sede di servizio, se il lavoratore non è ritenuto idoneo, oppure pari alla giornata in cui la donazione si compie.
La donazione:
- deve essere volontaria;
- deve essere compiuti presso centri – siano essi di raccolta mobile o fissa – abilitati del Ministero della Sanità;
- va effettuata nel quantitativo minimo di 250 grami;
- deve essere gratuita.
Permessi per donatori di midollo
I permessi sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti iscritti nel Registro nazionale donatori di midollo osseo. Tali assenze:
- hanno una durata pari all’arco temporale che va dal compimento delle necessarie operazioni preliminari alla donazione fino al ripristino completo dello stato fisico, accertato dallo staff medico; oppure, qualora la donazione non venga effettuata poiché il lavoratore non è idoneo, al tempo necessario al compimento delle operazioni di accertamento;
- sono retribuite.
La donazione:
- deve essere volontaria;
- deve essere effettuata presso centri ospedalieri o strutture sanitarie autorizzate;
- non ha limiti di quantità;
- deve essere gratuita.
Permessi per lutto o grave malattia di un familiare
Se un familiare del dipendente si ammala gravemente oppure muore, il lavoratore ha accesso a permessi retribuiti, fruibili pure in maniera frazionata, fino a un massimo di 3 giorni.
Il familiare deve essere:
- un parente entro il 2° grado;
- un componente della famiglia anagrafica.
Permessi studio
I lavoratori possono beneficiare di permessi studio per frequentare corsi di formazione e per completare cicli scolastici. La quantità e le modalità dei congedi per la formazione e dei permessi sono regolamentati dai singoli contratti collettivi. Le agevolazioni, nello svolgimento della prestazione lavorativa, cambiano in relazione dalla tipologia di formazione da svolgere e dal titolo di istruzione da conseguire.
Permessi per cariche pubbliche
Sono tutelati con permessi, coperti o no da retribuzione, i lavoratori chiamati ad assolvere agli incarichi di:
- componenti e amministratori delle giunte e degli organi esecutivi degli enti locali per la partecipazione alle sedute e per l’espletamento del mandato, in funzione del ruolo conferito;
- consiglieri di parità.
In alternativa, per tutto il periodo di espletamento del mandato, possono richiedere un periodo di aspettativa non retribuita:
- membri del Parlamento europeo;
- membri del Parlamento italiano;
- consiglieri di parità nazionali;
- presidenti e sindaci delle Province;
- componenti di Province e Comuni;
- presidente dei consigli provinciali e comunali, unioni di comuni, comunità montane e aree metropolitane.
Permessi elettorali
I lavoratori a cui si sono assegnate funzioni in tutte le consultazioni elettorali, disciplinate da leggi regionali o nazionali, hanno diritto a permessi pagati con l’ordinaria retribuzione, per l’intera durata delle consultazioni elettorali. Se le giornate passate ai seggi sono festive o non lavorative, il dipendente ha accesso a quote aggiuntive della retribuzione o, in alternativa, al riposo compensativo.
Permessi sindacali
I vertici delle organizzazioni sindacali aziendali hanno accesso a permessi retribuiti per lo svolgimento del mandato, in base alle dimensioni dell’attività produttiva. I dirigenti sindacali nazionali e provinciali hanno accesso a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni, in qualità di componenti di organi direttivi a livello nazionale e provinciale. Infine, i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali hanno accesso, per un periodo pari alla durata del mandato, a un periodo di aspettativa non retribuita.
Permessi ex festività
L’abolizione di 4 festività religiose (Ascensione, Corpus Domini, S. Giuseppe, SS. Pietro e Paolo) è compensata dalla generalità dei Ccnl con 32 ore complessive di permessi individuali retribuiti.
Maturazione
Le ore di permessi ex festività, tolte le eccezioni espressamente indicate dai contratti collettivi, maturano:
- ogni mese interamente lavorato o con assenze retribuite, in misura pari a un dodicesimo delle 32 ore;
- nei mesi non interamente lavorati ma in cui si superano comunque le 15 giornate.
Permessi non retribuiti per motivi personali
Infine, diversi contratti collettivi prevedono la concessione di permessi – solitamente non retribuiti – per esigenze personali.