Con l’introduzione della nuova riforma, Naspi e Dis-coll potrebbero essere modificate. Vediamo insieme le modifiche di cui si sta parlando.
Naspi e Dis-Coll, cosa sono?
Il governo ha annunciato la riforma sul lavoro, con cambiamenti anche sulle indennità di disoccupazione. Ad oggi, come chiarito dal sito dell‘Inps, la Naspi è un’indennità mensile per i lavoratori con rapporto subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione. Quindi non può richiederla chi si è licenziato.
Per presentare la domanda è necessario inoltre aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti il licenziamento. Oppure aver svolto almeno 30 giornate lavorative effettive entro i 12 mesi precedenti.
Mentre la Dis-coll è un’indennità di disoccupazione mensile a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi. Rientrano anche i lavoratori a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio, che abbiano perduto involontariamente la disoccupazione. La Dis-coll viene erogata per massimo sei mesi.
Le modifiche apportate sulle indennità
Le modifiche riguardano principalmente la rivalutazione degli importi per l’anno 2023. Infatti l’importo massimo mensile della Naspi, per il 2023, è pari a 1.352,19 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità è pari a 1.470,99 euro. Mentre la Dis-coll l’importo massimo mensile è pari a 1.352,19 euro per l’anno 2023.
Una circolare dell’Inps ha inoltre specificato che per la Naspi, la domanda deve essere presentata a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per la Dis-coll la domanda si presenta solo per via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dell’impegno in generale.
Se nei 68 giorni si verifica un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per l’intero periodo e riprende poi a decorrere per la parte residua. I 68 giorni decorrono, invece, dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, se l’evento accade nel corso del rapporto di lavoro poi cessato e si protrae oltre.