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Naspi e Dis-coll, un disoccupato

Allerta Naspi e sussidi disoccupati, cambiano gli importi

Con l’introduzione della nuova riforma, Naspi e Dis-coll potrebbero essere modificate. Vediamo insieme le modifiche di cui si sta parlando.

Naspi e Dis-Coll, cosa sono?

Il governo ha annunciato la riforma sul lavoro, con cambiamenti anche sulle indennità di disoccupazione. Ad oggi, come chiarito dal sito dell‘Inps, la Naspi è un’indennità mensile per i lavoratori con rapporto subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione. Quindi non può richiederla chi si è licenziato.

Per presentare la domanda è necessario inoltre aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti il licenziamento. Oppure aver svolto almeno 30 giornate lavorative effettive entro i 12 mesi precedenti.

Mentre la Dis-coll è un’indennità di disoccupazione mensile a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi. Rientrano anche i lavoratori a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio, che abbiano perduto involontariamente la disoccupazione. La Dis-coll viene erogata per massimo sei mesi.

Le modifiche apportate sulle indennità

Napsi e dis-coll, alla ricerca di un lavoro

Le modifiche riguardano principalmente la rivalutazione degli importi per l’anno 2023. Infatti l’importo massimo mensile della Naspi, per il 2023, è pari a 1.352,19 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità è pari a 1.470,99 euro. Mentre la Dis-coll l’importo massimo mensile è pari a 1.352,19 euro per l’anno 2023.

Una circolare dell’Inps ha inoltre specificato che per la Naspi, la domanda deve essere presentata a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per la Dis-coll la domanda si presenta solo per via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dell’impegno in generale.

Se nei 68 giorni si verifica un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per l’intero periodo e riprende poi a decorrere per la parte residua. I 68 giorni decorrono, invece, dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, se l’evento accade nel corso del rapporto di lavoro poi cessato e si protrae oltre.