CCSNews
Visite fiscali

Visite fiscali Inps: nuova modalità per cambio indirizzo

A partire da mercoledì 23 settembre, l’indirizzo di reperibilità comunicato per visite fiscali di controllo può essere modificato. Sul portale dell’Istituto nazionale di previdenza sociale è stato rilasciato un nuovo servizio, dedicato ai lavoratori del settore pubblico e privato, della variazione dei dati. Lo ha comunicato l’Inps stessa mediante la circolare n. 106

Visite fiscali: un canale in più

Lo strumento introdotto permetterà agli utenti di accertarsi circa la ricezione dell’indirizzo per le visite fiscali dell’ente, affinché sia correttamente espletabile la procedura. Il canale si affianca alle modalità finora utilizzate, le quali restano pur sempre valide nei casi di indisponibilità del servizio telematico. Inoltre, non sostituisce in alcun modo gli obblighi contrattuali da parte dei singoli individui nei confronti dei rispettivi datori di lavoro. 

La funzione presente sul sito dell’Inps autorizza la comunicazione di un differente indirizzo di reperibilità per un’eventuale visita fiscale a domicilio. Secondo quanto precisa l’Istituto, ogni notifica a riguardo, nell’ambito dello stesso certificato di malattia in corso di validità, comporta l’automatico annullamento delle informazioni precedenti, limitatamente al periodo di sovrapposizione dei due periodi. Sarà poi creato uno storico, in modo da scongiurare la perdita degli indirizzi, impiegabili per possibile visite mediche di controllo. 

Le differenza tra i lavoratori privati e quelli pubblici

Come già riportato, il servizio si rivolge sia ai lavoratori del settore pubblico che privato. Ai primi spetterà il compito di far sapere alla loro Amministrazione di appartenenza l’eventuale variazione, durante il periodo di prognosi. Dunque, è l’amministrazione pubblica quella incaricata di mettere al corrente l’Inps per l’effettuazione delle VMC datoriali e d’ufficio.

È competenza, invece, degli operatori del ramo privato di interfacciarsi direttamente con l’Istituto. Qualora manchi l’esecuzione della visita medica di controllo per l’impossibilità di rintracciamento, il lavoratore perde il diritto all’indennità associata alla tutela previdenziale della malattia.