I tempi sono cambiati. Non oggi, con il Coronavirus che ha messo in ginocchio il Paese e il mondo intero, ma già da un bel pezzo a questa parte. Da anni, anche se qualcuno ha fino poc’anzi trascurato i nuovi modi di compravendita. I negozietti sotto casa sono diminuiti e quelli ancora rimasti in attività hanno dovuto affrontare, volente o nolente, la concorrenza di altri operatori. Che su internet hanno creato un vero e proprio impero. Un paio di esempi, i più eclatanti, sono Amazon e eBay, due colossi conosciuti ormai praticamente da chiunque. Così come crediamo sia superfluo soffermarci nello specifico sui vantaggi garantiti da tali grosse realtà. Meno informazioni le si hanno piuttosto a riguardo delle vendite su eBay in ottica fiscale.
Vendite su eBay: il trattamento del Fisco
Detto altrimenti, qual è il regime fiscale a cui si va incontro? I guadagni incassati bisogna dichiararli e bisogna pagarci sopra le tasse? Nella guida che hai fra le mani cercheremo di disaminare la materia nel modo più approfondito e chiaro possibile. Del resto, il discorso vale anche con riferimento alle rivali, tra cui la già citata Amazon. Anche quando privati concludono le trattative, senza l’intermediazione di un sito terzo, si pone il solito, annoso problema: chi effettua cessioni attraverso l’ausilio del web deve presentare la dichiarazione dei redditi e versare le imposte all’Agenzia delle Entrate?
Regime fiscale vendite eBay: la Corte di Cassazione dissipa i dubbi con un’ordinanza
Finora si sentivano versioni anche piuttosto contrastanti sull’argomento. Un dubbio continuo finalmente dissipato dalla Corte di Cassazione, mediante una recente ordinanza, nella quale è chiamata a confrontarsi con il caso di un venditore che sfruttava il potente mezzo di eBay per piazzare la sua merce. In un lasso breve di tempo, gli ispettori dell’Amministrazione finanziaria lo hanno beccato per via di alcuni bonifici ricevuti sul proprio conto.
Bonifici che – lo ricordiamo, qualora ve ne foste dimenticati – costituiscono un mezzo di pagamento tracciabile e, di conseguenza, facilmente monitorabile dall’ente incaricato a riscuotere i tributi. Il cittadino, tuttavia, si è difeso aggrappandosi alla buona fede. Candidamente ha detto di non sapere che pure i trasferimenti tra privati andassero soggetti a tassazione. Ma la legge non ammette ignoranza e i giudici incaricati a pronunciarsi sulla questione lo hanno condannato.
Dopo due gradi di giudizio, il caso è infine passato all’attenzione della Suprema Corte, chiamata a rispondere alla domanda che ci siamo fatti in apertura del pezzo, se chi vende su eBay abbia l’onere di pagare le tasse. Una risposta è pervenuta e rappresenta certamente un’indicazione davvero utile per evitare di incappare negli errori già commessi dal soggetto interessato.
Ebbene, secondo quanto hanno spiegato i giudici di legittimità le stesse vendite tra privati su internet, mediante il ricorso a piattaforme quali eBay o anche senza l’impiego delle stesse, sono rilevanti da un punto di vista fiscale. Dunque, sono operazioni tassabili, da riportare nella dichiarazione dei redditi. Non importa né il volume d’affari totalizzato nel corso dell’anno solare dal contribuente, potendosi trattare pure di operazioni sporadiche, né l’eventuale ignoranza della normativa in vigore. Al massimo, se l’attività è occasionale e non di carattere professionale, non ci sarà l’obbligo di aprire la partita Iva ma ciò non toglie che i ricavi siano da porre a tassazione.
Ipotizzando che abbiate due vinili di celebri cantanti e li intendiate cedere, consapevoli del loro valore e dell’interesse suscitato nel mercato dei collezionisti, prendetene atto. Parte dell’incasso andrà nelle casse dello stato, perciò, se fossimo in voi, cercheremmo di prenderne atto nella fissazione del prezzo. Ovviamente ci riferiamo alla fattispecie in cui commercializzate gli articoli con la formula del “Compra subito” e non attraverso il vecchio e mai superato meccanismo delle aste. Rifletteteci magari su in vista di un prezzo minimo di partenza.
Il pronunciamento dei giudici di legittimità
Tornando al caso di specie, la Corte di Cassazione ha successivamente sottolineato che la buona fede (effettiva o presunta) del contribuente non ha il benché minimo rilievo poiché, riguardo alla colpevolezza per le sanzioni stabilite dal corpo legislativo, è sufficiente la volontà e coscienza della condotta, senza che occorra la dimostrazione da parte dell’AdE del dolo o della colpa del responsabile. Vige il principio di colpevolezza salvo prova contraria. Ergo, spetta al trasgressore dimostrare di avere commesso determinate azioni privo di un secondo fine, tradito dall’ignoranza riguardo all’ambito giuridico. La buona fede ha rilievo soltanto nel caso il contribuente sia incorso in un errore inevitabile, quando la sua ignoranza, per l’appunto, non è colpevole né tanto meno superabile con l’uso della normale diligenza.
A fini esemplificativi, la buona fede si può riscontrare in presenza di un’incertezza legislativa. Ovvero di un’incertezza sulla applicazione, interpretazione e portata della norma; oppure in presenza di un modus operandi del Fisco che poi l’istituzione stesso ha smentito e modificato.
Vendita prodotti usati
Il discorso muta qualora ci sia la vendita di prodotti usati su internet. Se così fosse, la dichiarazione dei redditi andrebbe compilata esclusivamente se il bene oggetto dell’affare venisse venduto a un prezzo superiore rispetto a quello pagato all’atto del suo originario acquisto. Ma siccome un oggetto di seconda mano viene nella maggior parte delle occasioni ceduto a un prezzo più basso, posto il ridotto valore conseguente all’uso, chiaramente non sussisterà alcun obbligo né di dichiarazione, né di versare lo stesso.
Lo stesso dicasi nel caso di scambi su internet, il cosiddetto baratto. Pure in tale ipotesi, non c’è plusvalenza per lo scambio di oggetti usati. Fa unicamente eccezione l’ipotesi in cui il venditore eserciti la professione di imprenditore e/o commerciante: la cessione è imponibile. Il fatto dell’equivalenza di valore non rileva, sebbene la transazione si annulli, fatturandosi reciprocamente ai rispettivi prezzi di acquisto.
Conclusioni
Allora, provando a rispondere alla domanda iniziale, le vendite su eBay sono tassate se l’articolo è nuovo e piazzato sul mercato attraverso il portale di e-commerce. Se è usato solamente nella circostanza in cui il prezzo di vendita sia superiore a quello di acquisto precedentemente sostenuto per la medesima merce. E il concetto è applicabile pure laddove l’accordo abbia la forma del baratto. È una questione a sé stante se il venditore esercita la professione di imprenditore e/o commerciante, per cui la cessione è da considerarsi imponibile.