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Tassa rifiuti, chi la paga nei contratti di affitto? Ecco cosa prevede la legge

Tia, Tarsu, Tares e adesso Tar, tutte sigle, acronimi che riguardano la tassa sullo smaltimento dei rifiuti, tasse che gravano su tutte le famiglie italiane.

La Tari è la tassa relativa alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti in Italia ed è stata introdotta dalla Legge di bilancio del 2014. Con il varo della Tari, che è l’acronimo di Tassa sui rifiuti, in un unico balzello sono state accorpate la Tia, cioè la Tariffa di igiene ambientale, la Tarsu, cioè la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la Tares, ovvero, Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Il principio basilare della tassa è il possesso di un immobile o simili. In pratica, chiunque detenga, a qualsiasi titolo case, locali e fabbricati, ma anche, aree scoperte a qualsiasi uso adibite e suscettibili di produrre rifiuti urbani, sono assoggettati alla tassa. .

Oggi cerchiamo di risolvere una annosa questione, un dubbio che riguarda proprio la Tari.

Chi deve  pagare la Tari in caso di contratto di affitto, il proprietario dell’appartamento o l’inquilino?

Tari e contratti di affitto, chi paga?

La Tari in linea generale viene pagata da proprietario del fabbricato. Ma essendo fattore determinante in quanto a tassa sui rifiuti, il possesso dell’immobile, l’onere di pagare la tassa ricade sull’inquilino nel caso di contratti di affitto.  Va ricordato che non sono assoggettate alla Tari i cortili, i locali lavanderia, gli atri di ingresso dei palazzi e così via, cioè tutte le aree non occupate in via esclusiva da un contribuente.

Se il possesso è collegato a un determinato diritto che discende dalla proprietà, come l’usufrutto per esempio, la detenzione riguarda diritti di godimento come per esempio, il nostro con tratto di locazione.

Locazione, durata e Tari

In linea di massima quindi, la Tari la paga l’inquilino dell’immobile e non il proprietario, perché la detenzione dell’immobile stesso è di quest’ultimo. Un caso particolare però può riguardare una locazione di durata inferiore ai 12 mesi, cioè all’anno solare intero. In questo caso le regole cambiano perché nel caso di contratti di affitto inferiori ai 12 mesi ma superiori ai 6, la Tari deve essere pagata dall’inquilino della casa e per intero.

Per esempio, prendere in affitto una casa dal 1° gennaio di un anno e lascarla il 1° agosto in riferimento alla tassa sui rifiuti, questa ricade interamente sull’inquilino. Per contratti di affitto inferiori a 6 mesi invece, la Tari ricade in capo al proprietario dell’immobile. Lo ha stabilito sempre la manovra finanziaria 2014.

Naturalmente nulla vieta alle parti di concordare soluzioni differenti, anche nel caso di contratti inferiori ai 6 mesi. In linea di principio comunque, la Tari è sempre a carico dell’inquilino, salvo che per contratti di utilizzo temporaneo e salvo accordi diversi tra le parti.

La Tari non è dovuta sugli immobili in corso di ristrutturazione o senza utenze domestiche che in genere certificano l’abitabilità della struttura. Dal momento che la Tari è in capo all’inquilino, in nessun caso ritardi o omessi pagamenti possono cagionare sanzioni e ingiunzioni di pagamento nei confronti del proprietario dell’immobile che pertanto, non è responsabile in solido con l’inquilino.