Tra gli aspetti sottovalutati o comunque trattati in maniera marginale del Superbonus 110 per cento, la possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali anche per i soli interventi trainati.
L’art. 119 del decreto Rilancio, recentemente modificato dal decreto Agosto, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, distingue tra gli interventi che:
- accedono direttamente alla misura (c.d. trainanti);
- possono accedere esclusivamente se congiuntamente effettuati a quelli trainanti (c.d. trainati).
Superbonus 110 per cento: interventi trainanti
Scendendo nello specifico, figurano tra gli interventi trainanti le operazioni riguardanti:
- l’isolamento termico delle superfici opache orizzontali, verticali o inclinata che coinvolgono, con un’incidenza superiore al 25%, l’involucro dell’edificio;
- le parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- gli edifici unifamiliari o le unità immobiliare ubicati all’interno di complessi plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e dotati di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti;
- l’adozione di manovre antisismiche.
Qualora sia realizzato uno dei primi tre punti (miglioramento energetico), l’art. 119, c. 2, concede la possibilità di realizzare ulteriori lavori che (entro i limiti di spesa) rientrerebbero nel superbonus.
Interventi trainati
Gli interventi trainati sono quelli di:
- acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- acquisto e posa in opera delle schermature solari;
- efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui il singolo condominio si compone.
Una volta compiuto il doppio salto di classe energetica la detrazione del 110 per cento è possibile pure per i sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici e l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Inoltre, laddove l’edificio sia soggetto ad almeno uno dei vincoli fissati dal codice dei beni culturali e del paesaggio (d. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004) o le operazioni di efficientamento energetico siano impedite da regolamenti ambientali, urbanistici ed edilizi, la detrazione si applica a tutti gli interventi trainati di efficientamento energetico, anche se non eseguito insieme ad almeno uno dei trainanti, fermo restando però il requisito del miglioramento di due classi energetiche delle unità immobiliari (art. 119, c. 2).