Due infrazioni in un colpo solo: il sorpasso contromano non è solo una mossa “spregiudicata”, in grado di mettere a serio repentaglio la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada, ma anche un comportamento severamente proibito dal legislatore.
Con l’ordinanza n. 18493 del 2020, la Corte di Cassazione fornisce precisi chiarimenti sui soggetti in grado di prendere parte al giudizio di opposizione a una sanzione amministrativa elevata per violazione del Codice della Strada e precisa che, in tal caso, con una stessa azione si violano due disposizioni.
Sorpasso contromano: doppia violazione
Il giudice respinge il ricorso di un conducente nei riguardi dell’ordinanza ingiunzione mediante cui gli è stata imputato il mancato rispetto dell’articolo 143, c. 11 C.d.S. Lo stesso ha, infatti, invaso, la corsia opposta di marcia, definita dalla linea continua. La direttiva contenuta nel quadro normativo dispone che chiunque circoli contromano è perseguibile con una multa, che, dal 1° gennaio dello scorso anno, varia da un limite minimo di 167 euro a un limite massimo di 666 euro.
In appello il Tribunale ha confermato la sentenza, rilevando che al giudizio di 1° grado aveva concorso pure l’Amministrazione comunale, interpellata dal G.d.P.; che ha rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dall’ente perché l’intervento era di tipo adesivo, stando il suo interesse alla lite. Pertanto, il Comune aveva facoltà di partecipare al secondo grado di giudizio. Il Comune aveva titolo anche di partecipare al 2° grado di giudizio, sicché la causa di impugnazione è l’inscindibile.
La costituzione irregolare della Prefettura andava considerata accettata poiché la cancelleria aveva accettato la produzione. La mancanza, sull’ordinanza ingiunzione, della firma del Prefetto non costituiva, a propria volta, un errore, in quanto un funzionario delegato aveva proceduto alla sottoscrizione. Infine, era provata l’infrazione attribuita al guidatore, ripreso mentre, con eccesso di velocità, occupava la corsia contromano e procedeva al sorpasso.
Smentita la tesi difensiva
Tramite l’ordinanza n. 18493/2020 la Cassazione accoglie anzitutto la doglianza del ricorrente sul fatto che l’unico legittimato passivo al giudizio di opposizione era la prefettura e non il Comune; un’interpretazione ormai comunemente accettata, fatta salva la facoltà di delega. Al terzo punto gli ermellini ribattono alla tesi dell’istante: l’andare contromano non può essere motivato dalla manovra di sorpasso in corso. Ciò non necessariamente implica l’invasione della corsia opposta di marcia, ma deve avvenire alla sinistra (o sulla corsia immediatamente a sinistra, se la carreggiata è divisa in più corsie) del veicolo che precede.