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ragazza lavora in smart working

Smart working 2021: nuovi incentivi per le imprese

Inizia finalmente l’iter di discussione in Parlamento del Disegno di Legge di Bilancio 2021, che, al proprio interno, contiene anche delle disposizioni per quanto riguarda lo smart working. Parte del nuovo restyling per la Transizione 4.0, il credito d’imposta sarà riconosciuto per gli investimenti tesi alla realizzazione di modalità di lavoro agile. Il disegno di legge all’esame della Camera stabilisce, nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, il lasso temporale inerente al sostenimento delle spese.

Smart working: disciplina ad hoc

ragazzo lavora in smart working sul tavolo della cucina

L’art. 18 definisce lo smart working come la forma di esecuzione del rapporto subordinato di lavoro attraverso un accordo stipulato tra le parti, pure con forme organizzative per cicli, fasi e obiettivi, e senza specifici vincoli di luogo o di orario. La prestazione, in parte all’esterno senza una postazione fissa in parte all’interno di locali della compagnia, viene eseguita entro i soli limiti di massima durata dell’orario di lavoro quotidiano e settimanali, derivanti dalla contrattazione collettiva e dalla legislazione. 

Anche attualmente è possibile accedere al bonus sugli investimenti di tale categoria, ma il credito d’imposta spettante è pari al 6 per cento. Insomma, manca una disciplina per la transizione verso lo smart working, cosa che invece la Manovra di Bilancio prevede. Il range temporale di riferimento è, come già detto, fissato dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, oppure entro il 30 giugno 2022 purché il cliente abbia accettato l’ordine entro la fine del 2021, con pagamento di almeno per il 20 cento.

Si applica il credito d’imposta tanto ai beni immateriali (software) quanto a quelli materiali (macchinari), entro determinate soglie: 1 milione di euro per i software, 2 milioni di euro per i macchinari. Si tratta di spese che, con il super ammortamento, erano incentivate fino a due anni fa. Pertanto, i beni acquistati non necessariamente devono rientrare fra le tecnologie 4.0 inserite negli allegati A e B della Legge 232/2016.