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Si può telefonare con il semaforo rosso? Cosa dice la legge

Secondo quanto recentemente sancito dalla Corte di Cassazione, permane il divieto di utilizzare apparecchi radiotelefonici pure durante l’interruzione di marcia del veicolo correlato ad esigenze di circolazione. Di conseguenza, scatta la sanzione nei confronti del conducente che, senza auricolari né vivavoce, usa lo smartphone, nonostante sia fermo al semaforo rosso. Del resto, sarebbe da sprovveduti avallare il ricorso ai device in un simile contesto pericoloso in cui il mezzo ha il compito di liberare il prima possibile l’intersezione, dopo aver, ovviamente, concesso la precedenza. 

Semaforo rosso: la risposta della Cassazione al ricorso di un multato

Lo ha confermato la Suprema corte, II sez. civile, nell’ordinanza n. 23331 del 2020, respingendo il ricorso dell’automobilista multato, ex art. 173, comma 2, del Codice della Strada per aver usufruito del telefonino mentre era alla guida. 

La sanzione per tale infrazione alla predetta normativa era stata confermata nei primi due gradi di giudizio. Nel ricorso in Cassazione, l’istante sosteneva non esistesse alcuna prova della situazione di marcia della macchina, poiché si era fatto preciso riferimento alla mera guida che, ai sensi dell’art. 157 del codice stradale, non può essere paragonata in alcun modo alla situazione di marcia. 

A detta, invece, degli ermellini, la sentenza impugnata risulta motivata correttamente nella parte in cui il giudice dichiara che, fino a querela di falso, il verbale costituisce piena prova, circa il fatto che la vettura era in transito e la censura del ricorrente non si confronta con tale asserzione. In qualunque circostanza, il Collegio evidenzia che il sopracitato articolo 157 del Codice della Strada dispone che si intende per arresto l’interruzione della marcia del veicolo dipeso da necessità della circolazione e, nella fattispecie, permane il divieto di usare apparecchi radiotelefonici (qual è, ad esempio, lo smartphone). 

Ciò poiché, si legge nel testo dell’ordinanza, sarebbe completamente irragionevole supporre che, in casi come quello preso in esame, il conducente, con l’obbligo di liberare il prima possibile l’area nel rispetto del passaggio delle vetture aventi la precedenza, possa avvalersi tranquillamente di un dispositivo radiomobile proprio nel frangente di pericolo maggiore, e ciò per il solo fatto che la marcia della vettura si è temporaneamente arrestata. 

Le eccezioni ammesse

Il comma 2, articolo 173, del Codice della Strada proibisce al guidatore di far uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia, comprese le cuffie sonore. Non vanno incontro a tali direttive esclusivamente i conducenti dei veicoli di Polizia, delle Forze armate e dei Corpi di cui all’art. 138, comma 11. Diversamente è autorizzato l’impiego di apparecchi dotati di auricolare o a viva voce purché chi stia al volante abbia idonea capacità uditiva ad entrambe le orecchie che per il loro funzionamento non richiedono l’uso delle mani. 

La Corte di Cassazione evidenzia nell’ordinanza come la ratio (vale a dire l’obiettivo) del divieto di cui alla summenzionata norma risieda nel dissuadere comportamenti potenzialmente capaci di causare una situazione di pericolo nella circolazione stradale, portando il guidatore a distrarsi e a impedire di avere il completo controllo del veicolo con certezza. Alla luce delle suddette argomentazioni il ricorso viene così respinto.