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Seconda rata IMU: ne sei esentato a queste condizioni

Scadrà il 16 dicembre 2020 il versamento della seconda rata dell’IMU, l’Imposta Municipale Propria che, nelle ultime ore, ha ripreso a tenere banco, date le proteste avanzate sia da Confedilizia sia dall’opposizione. Il pagamento del tributo inciderà in misura rilevante sulle casse delle famiglie italiane, ma il punto qui è che la misura non andrà a colpire tutti i contribuenti, bensì solamente una parte, sebbene cospicua della popolazione. Dunque, chi sono i soggetti tenuti a provvedere ai versamenti e chi invece ha modo di fruire dell’esonero previsto dai decreti Ristori emanato dal Governo attualmente in carica?

La cancellazione della seconda rata dell’IMU è stabilita dai decreti Ristori che, a loro volta, si aggiungono alle disposizioni statuite in precedenza dal decreto Agosto. Pertanto, hanno l’onere di effettuare la prestazione pecuniaria i contribuenti obbligati che non rientrano tra le esenzioni previste dai provvedimenti dell’esecutivo per far fronte alle gravi conseguenze provocate dall’emergenza sanitaria, così come coloro che non sono tutelati dagli altri casi di esonero, ad esempio per le prime case (l’ipotesi più frequente). Vediamo dunque sono gli immobili che hanno accesso alle agevolazioni stabilite dalle misure di emergenza e quali requisiti bisogna obbligatoriamente rispettare. 

La già menzionata scadenza del 16 dicembre 2020 resta in calendario per ciascun contribuente che non rientra in nessun casistica di esonero. Quelli già sanciti in maniera ordinaria, ad esempio sulla abitazione principali, e quelli invece introdotti dalle misure assistenziali del Governo in seguito al diffondersi dei contagi da Coronavirus e le conseguenti restrizioni per tenere a bada la minaccia. 

Chi paga la seconda rata IMU 2020

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I soggetti obbligati sono quelli previsti dalla Legge di Bilancio 2020, la quale, a partire da quest’anno, ha abolito la TASI e l’Imposta Unica comunale. Al versamento dell’IMU, o Imposta Municipale Propria, sono chiamati coloro che hanno in dotazione: 

  • terreni agricoli;
  • aree fabbricabili;
  • fabbricati, eccetto la prima casa, purché non rientri in catasto tra i fabbricati di tipo signorile, in ville o castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici. 

Quindi devono pagare i proprietari di terreni, aree fabbricati e immobili. Anche nel caso di residenza o sede legale all’estero, sono ricompresi pure i titolari di un altro diritto reale, ovverosia abitazione, enfiteusi, superficie, uso e usufrutto. Inoltre, hanno l’onere di rispettare la scadenza del 16 dicembre 2020 anche i locatari in caso di leasing e i concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali. Di seguito l’elenco dei soggetti che hanno il compito di provvedere al versamento della seconda rata dell’IMU 2020: 

  • proprietari di immobili;
  • locatari per gli immobili, anche in corso di costruzione o da costruire, concessi in locazione finanziaria;
  • titolari dei diritti reali di abitazione, enfiteusi, superficie, uso o usufrutto sull’immobile;
  • concessionari nel caso di concessioni di aree demaniali;
  • genitori assegnatari di case familiari a seguito di sentenze giudiziarie. 

Chi non paga seconda rata IMU 2020

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Una novità di cui prendere atto in merito alla cancellazione del saldo IMU (Imposta Municipale Propria) perviene dal testo ufficiale del decreto Ristori Quater, pubblicato negli scorsi giorni in Gazzetta Ufficiale. Il decreto legge numero 157 del 30 novembre 2020, all’articolo 8 (per l’appunto il decreto Ristori quater), supera il precedente requisito. L’esenzione era prevista a patto che i proprietari lo fossero pure delle attività esercitate negli stessi immobili.

Le disposizioni dei decreti emergenziali, si specifica nel nuovo testo in vigore dallo stesso giorno della pubblicazione, stabiliscono che ai soggetti passivi dell’IMU, ovvero a coloro i quali è a carico il versamento dell’imposta, si applica la esenzione anche laddove non siano gestori delle attività economiche indicate. Detto altrimenti, l’esclusione dal versamento della seconda rata dell’Imposta Municipale Propria è indirizzata a qualunque soggetto passivo dell’IMU previsto dalla Legge di Bilancio 2020, anche quando egli non abbia in realtà la proprietà dell’immobile in questione. La novità si inserisce nel novero delle precedenti disposizioni che fanno rientrare diverse categorie di contribuenti nell’esonero. 

Ecco l’elenco degli immobili che figurano nell’agevolazione prevista dall’art. 78 del decreto legge Agosto, per il supporto al settore del turismo e dello spettacolo: 

  • affittacamere per soggiorni brevi, appartamenti e case per vacanze, agriturismi, bed & breakfast, campeggi e residence, colonie marine e montane, ostelli della gioventù, rifugi di montagna (viene superata la condizione che imponeva ai proprietari di essere pure i gestori delle attività esercitate);
  • stabilimenti termali e balneari (lacuali, fluviali e marittimi);
  • immobili dedicati a manifestazioni o eventi fieristici;
  • discoteche, night-club, sale da ballo e simili;
  • immobili adibiti a teatri, sale per spettacoli e concerti, proiezioni cinematografiche. 

A questo primo esonero si implementa quanto stabilito dal decreto Ristori, relativamente agli immobili in cui si svolgono le attività imprenditoriali nella sospensione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 24 ottobre 2020, e le pertinenze afferenti. Gli immobili in questione sono gli stessi le cui attività sono riportate al decreto Ristori nell’Allegato 1 e nella tabella riepilogativa. Un’altra lista si aggiunge all’elenco per cui è possibile beneficiare dell’esonero dell’Imposta Municipale Propria (IMU) sull’immobile relativo, esclusivamente per le attività dislocate in zona rossa. Queste sono ricomprese tra i codici ATECO dell’allegato 2 del decreto Ristori bis. 

Tolti gli immobili dedicati a manifestazioni o eventi fieristici e gli stabilimenti termali o balneari lacuali, fluviali e marittimi, per ciascun altro edificio e le attività inerenti deve essere rispettato il nuovo requisito introdotto dal decreto Ristori quater: i soggetti d’imposta devono essere pure gestori delle attività esercitate in tali edifici.