Coloro che non hanno fatto in tempo alla rottamazione cartelle hanno una nuova chance per provvedervi. Difatti, il decreto Ristori quater ha riaperto i termini, dando modo a imprese e cittadini di inoltrare domanda entro il 1° marzo 2021. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate, la misura interessa circa 1 milione e 200 mila contribuenti. I vari chiarimenti sono stati pubblicati sul sito dell’ente, nella sezione dedicata alle domande più frequenti (Faq).
La rottamazione non va confusa con un condono delle cartelle, ovvero essa non le cancella completamente, bensì esclusivamente parte delle somme intimate dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Più esattamente, aderirvi significa risanare la propria posizione debitoria senza dover pagare sanzioni né interessi e usufruendo, al contempo, di una rateizzazione.
Slitta il termine ultimo per la rottamazione cartelle
Il termine ultimo entro il quale sarà possibile procedere al versamento delle rate del saldo e stralcio e della rottamazione ter in scadenza nel 2020, senza perdere le agevolazioni stabilite, slitta dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo del 2021. Inoltre, il provvedimento introduce rilevanti novità in favore dei contribuenti in materia di rateizzazione del debito.
Innanzitutto, si stabilisce che per la domanda di dilazione avanzata, entro il 31 dicembre 2021, alla Agenzia delle Entrate – Riscossione, la soglia di debito per ottenere la rateizzazione, senza l’onere di dover attestare, attraverso prove documentali la propria situazione di disagio a fare fronte al pagamento una tantum, viene incrementata da 60 a 100 mila euro. Sempre entro il 31 dicembre 2021 è possibile inoltrare ulteriore domanda di dilazione, senza la corresponsione delle rate arretrate, pure per ciascun contribuente che prima dell’8 marzo 2020 sia decaduto da vecchi piani di rateizzazione.
È poi ribadita, anche per le richieste di rateizzazione che arriveranno entro il 31/12/2021, la facoltà di fruire di un periodo più esteso per la decadenza che scatterà con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (anziché le 5 ordinarie).