Il pignoramento del TFS è possibile, lo dice la Cassazione, ma solo a determinate condizioni, ecco quali sono.
Pignoramento del TFS, cos’è?
Il trattamento di fine servizio (TFS) o anche detto “indennità di buonuscita” è una somma di denaro corrisposta, una sola volta al lavoratore, quando cessa dal servizio, ed è erogata ai sensi del DPR 1032/73.
Il TFS spetta a tutto il personale docente e ricercatori di ruolo, personale tecnico amministrativo assunto con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2020. A condizione che abbiano un anno di iscrizione al fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato gestito dall’Inps.
Pignoramento del TFS è possibile, ed ecco il perché.
Quando un contribuente non riesce a pagare i suoi debiti al fisco, nascono le cartelle esattoriali. Debiti che prima o poi devono essere pagati, salvo il caso di stralcio o di tregua fiscale voluta dal Governo.
La Corte di Cassazione con Ordinanza n.19708/2018 della Sesta Sezione Civile, ha precisato che il TFS ed il TFR possono essere pignorati perché costituiscono un credito certo e liquidabile. Proprio perché il lavoratore lo matura in relazione al rapporto di lavoro ed è quindi un’entrata certa.
I limiti previsti dalla legge
Se da una parte il pignoramento del TFS è possibile, dall’altro ci sono dei limiti previsti dalla legge. L’art. 545 del Codice di procedura civile fissa i limiti al pignoramento del TFR e del TFS. Infatti il pignoramento è possibile solo nella misura de 20% o comunque un quinto del suo valore.
Infine se il TFS viene accreditato su un conto corrente bancario o postale intestato al debitore, può essere pignorato per la cifra eccedente il triplo dell’assegno sociale. Essendo che il minimo dell’assegno sociale è pari a 503,27 euro, la trattenuta potrà essere solo sulle somme eccedenti il triplo di tale importo 1509,81 euro.