CCSNews
Indagini bancarie

Novità su indagini bancarie ai professionisti: ecco a chi spetta l’onere di provare i prelievi ingiustificati e non annotati

Mediante l’Ordinanza n. 23912 depositata in data 29 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha stabilito che è applicabile anche alla normativa IVA la declaratoria di illegittimità, la quale esclude dall’imponibile calcolato del libero professionista qualsiasi importo derivante da operazioni di prelievo dai suoi conti correnti bancari rilevati tramite indagini bancarie.

In sostanza, grava sull’Agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare che gli ingiustificati prelevamenti dal c/c bancario, e non registrati nelle scritture contabili, siano stati impiegati dal cittadino per acquisti relativi alla produzione del reddito, ottenendo una maggiorazione dei compensi non dichiarati. 

Indagini bancarie: a chi spetta presentare le prove

La vicenda nasce dal ricorso presentato contro un avviso di liquidazione della sanzione per presunta mancata regolarizzazione di acquisti senza fattura; notificato dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di uno studio professionale associato formato da tre professionisti a seguito di un accertamento bancario sui conto dello studio. 

Ad avviso dei ricorrenti la contestazione sollevata dal Fisco era stata basata sulla circostanze che i suddetti prelievi fossero serviti per beneficiare di beni e servizi strumentali non regolarizzati con fattura, senza però il supporto di alcun riscontro oggettivo o indicazione specifica di quali servizi o beni si trattassero. 

Il ricorso lo hanno accolto sia la CTP che la CTR, e mediante la decisione d’appello l’AdE ha agito in Cassazione, lamentando violazione o falsa applicazione dell’art. 51, co. 2 del DPR nr 633/1972 e dell’art. 6, co. 8 del D.lgs. n. 471/1997.

Secondo la versione dell’Agenzia delle Entrate è corretto dichiarare che il pronunciamento n. 228 del 2014 della Corte Costituzionale ha modificato il regime delle presunzioni legali a favore del Fisco, non potendosi più asserire che gli ingiustificati prelievi dai c/c bancari compiuti da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della relativa attività.

La sentenza della Cassazione

Tuttavia, a parere del Fisco il conseguente intervento del legislatore, costituito dal decreto legge n. 193 del 2016, convertito con modificazione in legge n. 225/2016, avrebbe esclusivamente apportato modifiche riguardo alle imposte sui redditi, mentre ai fini Iva sarebbe rimasto immutato. Di conseguenza, il professionista avrebbe tuttora l’onere di provare di aver annotato i prelevamenti nelle scritture contabili e in dichiarazione o che tali operazioni esulino dal campo delle operazioni imponibili. 

Gli ermellini hanno giudicato infondate le doglianze dell’AdE e hanno respinto il ricorso. Ancora una volta hanno confermato il principio per cui non è più proponibile l’equiparazione logica tra attività professionale e d’impresa. Questo perché è venuta meno la presunzione di imputazione dei prelevamenti.