In seguito alle modifiche introdotte dalla Legge 53 del 2000, dal Decreto Legislativo 151 del 2001, dalla Legge 183 del 4 novembre 2010 (articolo 24) e dal D. Lgs. 119/2011, la legge 104 del 1992 ha sancito la fruibilità del permesso di soggiorno di tre giorni al mese, retribuito e coperto da contribuzione figurativa per il lavoratore dipendente che si assume la responsabilità di assistere e provvedere alla cura di una persona disabile in situazioni gravi.
Legge 104: chi viene tutelato
La normativa tutela il lavoratore dipendente, privato o pubblico, addetto a seguire un individuo portatore di handicap in situazioni di gravità, di cui sia:
- coniuge;
- parente o affine entro il 2° grado.
È contemplato pure il 3° grado se il coniuge o i genitori della persona che ha bisogno di aiuto presentano una delle seguenti condizioni:
- hanno compiuto i 65 anni di età;
- sono a loro volta affetti da patologie invalidanti;
- sono deceduti o mancanti.
Il permesso non è concesso qualora la persona con invalidità sia ricoverata a tempo pieno. Il diritto non è riconoscibile a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza allo stesso soggetto. L’unica eccezione è rappresentata dal figlio in condizioni di grave disabilità, dove il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, pure adottivi, che hanno la facoltà di beneficiarne alternativamente.
Se prendiamo in considerazione i docenti e il personale ATA, valgono le solite disposizioni. Per quanto riguarda i documenti da sottoporre per l’ottenimento di tali autorizzazioni, l’art. 3 c. 3 della Legge 104/92 puntualizza che il dichiarante è obbligato a inoltrare il verbale della commissione medica, dal quale risulti l’accertamento della situazione di grave invalidità. Inoltre, occorre presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dalla quale emerga che il familiare con handicap non è ricoverato presso istituti specializzati a tempo pieno. In aggiunta, è necessario produrre la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; in esso si comunica che il lavoratore è il solo componente del nucleo familiare a prendersi cura della persona ed a fruire dei relativi permessi per l’assistenza.
Autocertificazione
Fra l’altro, il lavoratore ha l’onere di produrre la c.d. autocertificazione, la dichiarazione che sostituisce, per l’appunto, la certificazione, da rinnovare annualmente. Un semplice atto di conferma dell’esistenza del familiare in vita per cui sono stati concesse le agevolazioni sopra indicate. Da non dimenticare è poi la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rinnovare con cadenza annuale, secondo cui la Struttura Sanitaria non ha proceduto a rettifica e non è stato modificato il giudizio sulla gravità del paziente.
Dichiarazione di consapevolezza e responsabilità
Si aggiunge il fatto che il lavoratore debba presentare sottoscritta dichiarazione di consapevolezza e responsabilità, attestante che:
- il dipendente presta assistenza alla persona con disabilità;
- la consapevolezza che le agevolazioni rappresentino strumenti di assistenza del disabile (impegno giuridico e morale a prestare effettivamente la propria opera);
- la consapevolezza dell’onere per l’amministrazione e dell’impegno di spesa pubblica per lo Stato in merito al godimento delle misure;
- sarà tempestivamente comunicata qualsiasi variazione di situazione di fatto e di diritto, comportante la perdita dell’accesso ai benefici.