CCSNews
lavoratore forfettario

Lavoratore forfettario, cessione azienda: le plusvalenze contano?

È un’eventualità concreta che un lavoratore forfettario stabilisca di cedere la rispettiva attività, magari ben avviata, con un portafoglio clienti definito e rosee prospettive future. Da qui sorgono parecchi dubbi sul corretto regime tributario da applicare a possibili plusvalenze o all’avviamento, inteso quale valore maggiore attribuito ad un’azienda già funzionante rispetto ad una di nuova costituzione. 

Lavoratore forfettario: l’importo deducibile

Un lavoratore in forfettario, ai sensi della Legge 190/2014, determina il reddito applicando uno specifico indice al monte/ricavi registrato. L’indice in questione varia a seconda del codice ATECO della professione svolta. Stabilito ciò, saranno deducibili i contributi versati in obbligo legislativo.

A tal proposito, possono essere altresì dedotti quelli corrisposti a nome del personale dell’impresa familiare fiscalmente a carico. Qualora il titolare non abbia esercitato diritto di rivalsa nei loro confronti, sarà altrettanto consentito per i dipendenti fiscalmente non a carico. L’agevolazione riguarda unicamente i contributi previdenziali. L’imposta sostitutiva del 5 o del 15 per cento si applica al reddito così delineato.  

Detto ciò certe componenti, positive o negative, non assumono rilevanza. Il riferimento è alle plusvalenza e alle minusvalenza ottenute in corso di regime, anche laddove riguardino beni acquistati prima dell’iscrizione nel registro forfettario. Vale lo stesso discorso per le sopravvenienze, sia attive sia passive. 

Plusvalenze e avviamento

In caso di cessione d’azienda, le plusvalenze non rilevano se il lavoratore è forfettario perché, come detto in apertura, il reddito è determinato applicando degli appositi indici. In altre parole, le spese sostenute in corso d’opera non sono dedotte in via analitica. Con riferimento al corrispettivo imputabile all’avviamento, non si è in presenza di un plusvalore, bensì di un valore rappresentativo della capacità potenziale. Al contribuente si staglia così dinanzi un bivio: 

  • assoggettare a tassazione separata;
  • farlo concorrere alla quantificazione dell’ammontare dei compensi o dei ricavi conseguiti nel periodo interessato dal forfettario. 

Per determinare l’imponibile è sufficiente applicare in seguito il coefficiente di redditività.