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Indennità di accompagnamento

Indennità di accompagnamento: in caso di aggravamento?

L’invalidità al 100 per cento non dà automaticamente diritto all’indennità di accompagnamento, ma è necessario non essere in grado di compiere permanentemente gli atti quotidiani della vita senza assistenza.

Indennità di accompagnamento: a chi è riconosciuta

Nello specifico, l’indennità di accompagnamento è riconosciuta a chi:

  • è inabile, cioè si veda riconosciuto come invalido civile nella misura integrale in quanto affetto da minorazioni psichiche e fisiche;
  • non è in grado di camminare autonomamente o comunque non riesca a compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
  • non è ricoverato in una struttura di lungodegenza a carico dello Stato;
  • ha residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
  • è cittadino italiano, oppure:
    • di un Paese dell’Unione Europea iscritto all’anagrafe del Comune di residenza;
    • di un Paese extra-UE in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno. 

Nel caso in cui le condizioni dell’invalido peggiorino, l’aggravamento rileva anche se è intervenuto in un successivo momento all’invio della domanda. La rilevanza sussiste anche qualora lo stato di salute del disabile peggiori nel corso di giudizio di contestazione del verbale.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione, il Codice di procedura civile in materia di invalidità pensionabile impone la valutazione di tutte le infermità, comprese quelle sopravvenute durante la causa. L’applicazione di tale principio ha validità pure in caso di accertamento tecnico preventivo, necessario per poter ricorrere contro il verbale d’invalidità. 

Fanno testo anche i cambiamenti durante il procedimento

In buona sostanza, nei ricorsi per il riconoscimento dell’invalidità o della non autosufficienza, bisogna prendere in considerazione anche i peggioramenti nelle condizioni di salute rilevati mentre è in atto il procedimento giudiziario e amministrativo.

Pertanto, è essenziale analizzare la situazione nel complesso e aggiornata agli ultimi sviluppi, fino al momento della pronuncia dell’organo decisionale. Non ha importanza se il ricorso contro il verbale sia suddiviso in due fasi, di cui una eventuale. La mancata analisi della certificazione inerente rende la sentenza impugnabile.