Che si tratti di crediti verso lo Stato, la Regione o gli Enti Locali, il recupero crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione segue una prassi consolidata da specifiche norme, con molti tratti comuni ad altre forme di gestione degli insoluti ma non senza eccezioni e criticità che la legislazione ha negli anni affrontato e contribuito, almeno in parte, a risolvere: analizziamo insieme il funzionamento di questo processo.
2012: la semplificazione del processo
Nel 2012, le direttive europee in tema di recupero crediti verso la Pubblica Amministrazione sono state tradotte in una nuova normativa volta a superare alcuni ostacoli e deroghe che rendevano più complesso, per chi vantava un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione, ottenere quanto dovuto.
In particolare si è puntato a semplificare il passaggio relativo alla certificazione del credito, nodo essenziale per avanzare qualsiasi richiesta. Come avviene in ogni procedura di recupero crediti, si rende necessario infatti innanzitutto dimostrare l’esigibilità del credito, e nel caso specifico avviare un procedimento amministrativo ad hoc. Questo nelle più rosee aspettative potrebbe già sbloccare la situazione, ma in molti casi rappresenta solo la prima fase di un processo, seppure risolutivo, più lungo.
Il giudizio di ottemperanza
Facendo un parallelo con altre forme di recupero crediti, una volta ottenuta in sede giudiziale conferma della propria posizione, il creditore può ragionevolmente attendersi che la controparte provveda ad adempiere l’obbligazione o che la fase giudiziale prontamente avviata si concluda con un’esecuzione forzata nei confronti del debitore. Quando si tratta di recuperare un credito dalla Pubblica Amministrazione entra in gioco un’alternativa, rappresentata dal giudizio di ottemperanza, che, pur puntando allo stesso obiettivo di fondo, presenta diversi vantaggi rispetto al pignoramento, in particolare per ciò che riguarda tempistiche e riduzione dei costi. Il che non significa che si tratti di una procedura particolarmente snella ed esente da criticità. In questa fase, e forse ancora più nella precedente, vale a dire nell’ottenimento di una sentenza attestante il diritto al credito, l’affiancamento di avvocati e consulenti esperti del settore risulterà determinante per agire più efficacemente, ottimizzando tempo e risorse.
Con il giudizio di ottemperanza di fatto il giudice condanna in via esecutiva l’ente debitore al pagamento dell’insoluto. La sentenza viene quindi notificata, similmente a quanto accade per i decreti ingiuntivi, al debitore, tenuto in questo specifico contesto al pagamento entro il termine di 120 giorni. Scaduto il termine è possibile per il creditore non ancora soddisfatto fare ricorso al TAR, che fisserà una nuova scadenza, non superiore ai 30 giorni, per il pagamento. Dopodiché, se la situazione resta irrisolta, il giudice di ottemperanza può nominare un commissario ad acta e anche far sì che questo si sostituisca all’ente inadempiente nel soddisfare le pretese del creditore. È stata aggiunta la possibilità di introdurre una mora per il ritardo nei pagamenti della PA (astreinte), su decisione del giudice amministrativo e su richiesta del creditore.
Il passaggio, va detto, non manca di eccezioni e difficoltà di attuazione. Sono invece più alte le possibilità di successo del giudizio di ottemperanza in sé. Raramente infatti si assiste a un’opposizione prolungata da parte della Pubblica Amministrazione debitrice, che in caso di condanna definitiva sarebbe tenuta al pagamento di somme maggiori e che tende, anche per questo motivo, a porre fine al contenzioso in seguito alla notifica del ricorso. Il giudizio di ottemperanza risulta anche vantaggioso, dal punto di vista del richiedente, sotto il profilo economico. Al creditore non è infatti richiesta notifica del precetto tramite un avvocato, con le spese che ne derivano, comprese quelle relative alla redazione dell’atto.
La cessione del credito e la procedura di compensazione
Tra le soluzioni a disposizione di chi vanta crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione va citata la cessione del credito, anche parziale, a banche o ad altri intermediari finanziari, al fine di ottenere anticipatamente, e quindi in tempi in media molto più brevi, le somme attese.
In ultimo, può essere presa in considerazione una procedura di compensazione tra debiti e crediti con la controparte. Si tratta di una possibilità soggetta ad alcuni limiti e che vede applicarsi una propria disciplina, solo in parte corrispondente all’ordinaria cessione dei crediti e per la quale può essere utile affidarsi, per avere indicazioni personalizzate sul caso specifico, a società di consulenza specializzate.