È attivo fino al 31 dicembre 2020 il bonus facciate. Un incentivo assolutamente da non dimenticare, in quanto il Superbonus del 110 per cento può risultare impossibile da raggiungere per alcuni edifici. Allora non bisogna sprecare l’occasione, comunque molto vantaggiosa, con uno sgravio del 90%.
Purtroppo la scadenza si avvicina, derivando dalla agevolazione introdotta con la Legge n. 160/2019. Riguarda i beni ubicati in zona A o B ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968.
Bonus: in cosa consiste la detrazione
Riguardo alla definizione di “facciate di edificio non visibile dalla strada”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’importante precisazione. Con la risposta n. 418 del 29 settembre 2020, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito il dubbio manifestato da un contribuente.
Il cittadino chiedeva se la norma significasse che il bonus concerne unicamente le facciate visibili dalla strada e non siano, invece, riconosciute quelle senza affaccio sulla via pubblica. Oppure se la disciplina voglia dire che figurano nella manovra esclusivamente le pareti esterne, tutte in teoria visibili dalla strada, a differenza di quelle interne.
Nella risposta, il Fisco spiega che la detrazione è attribuita ai lavori eseguiti sul complessivo perimetro esterno visibile dell’edificio. Dunque, sia sulla facciata anteriore e principale dell’immobile che sugli altri lati. Pertanto, l’Agenzia rimanda alla propria circolare attuativa 2/E del 14 febbraio 2020.
Gli unici interventi esclusi
Il bonus non è disponibile solamente per le opere di ripristino alle facciate interne, in nessun modo visibili dall’esterno. Insomma, sono escluse le facciate di cortili o chiostre interne, a meno che non siano in qualche modo visibili dall’esterno.
Il requisito della visibilità è necessario ed irrinunciabile. Meglio farci i conti al più presto, così da valutare se ci siano le effettive condizioni affinché il beneficio sia alla propria portata.