Fisco e tasse. Se i contribuenti commettono errori in fase di dichiarazione dei redditi (o IVA, se siamo in presenza di un’attività produttiva o di un’impresa), non rischiano ugualmente sanzioni. Non si tratta di un provvedimento che sdogana l’evasione fiscale, ma di un pronunciamento della Corte di Cassazione riferita a una specifica casistica.
Fisco e tasse: il requisito della buona fede
Come è possibile leggere nelle righe dell’ordinanza della Suprema Corte (datata 2 marzo 2020), un soggetto può vedersi cancellare le sanzioni comminate dall’Amministrazione finanziaria. Ciò purché riesca a dimostrare di aver operato in buona fede, facendo tutto quanto era nelle sue facoltà per monitorare le azioni dell’intermediario a cui si è rivolto. Insomma, la colpa deve totalmente ricadere sul commercialista, che avrebbe agito autonomamente.
L’istante, una società a responsabilità limitata, aveva ricevuto una cartella esattoriale dal Fisco con tanto di sanzione, perché il professionista interpellato non aveva adempiuto a ciascun obbligo legislativo. Mentre la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto in pieno le tesi dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Regionale aveva dato ragione all’impresa, cancellando i provvedimenti. A questo punto l’AdE aveva avanzato ricorso in Cassazione.
La sentenza della Corte di Cassazione
Verificati i documenti e gli atti procedurali spediti dalle parti coinvolte, gli ermellini hanno nuovamente ribaltato il verdetto della CTR della Lombardia, che adesso avrà il compito di esprimersi sul caso (in differente composizione rispetto alla precedente occasione). Ad avviso della Cassazione, infatti, il quadro normativo nazionale prevede che le sanzioni siano cancellabili.
A patto però che il cittadino dimostri di aver operato nel rispetto delle direttive e il dolo sia interamente imputabile al professionista. Cosa non ravvisabile in siffatta circostanza. Sebbene l’azienda avesse denunciato il commercialista per il suo comportamento illecito, ciò non sarebbe sufficiente a scagionarlo. Pertanto il procedimento è rinviato alla CTP.