Rientrano nel novero dei familiari fiscalmente a carico i membri che hanno percepito durante l’anno un reddito totale pari o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Inoltre, a partire dallo scorso anno, è considerato tale anche il figlio con età pari o inferiore a 24 anni che nel 2019 ha percepito un reddito complessivo non superiore a 4 mila euro, sempre al lordo degli oneri deducibili. Ma cosa bisogna sapere sulla eventuale borsa di studio?
Le somme da computare nel limite reddituale di 2.840,51 euro
Nel limite reddituale di 2.840,51 euro (o 4 mila euro) bisogna pure computare le seguenti somme:
- il reddito di lavoro autonomo o d’impresa conseguito in regime forfettario o dei minimi;
- il reddito dei fabbricati sottoposto alla cedolare secca;
- la quota esclusa dai redditi di lavoro dipendente esercitato in maniera continuativa nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi e come esclusivo oggetto del rapporto professionale da soggetti aventi residenza nel territorio dello Stato;
- i compensi corrisposti da Organismi ed Enti Internazionali, rappresentanze consolari e diplomatiche, missioni, Santa Sede, entità amministrate direttamente da quest’ultima e quelle centrali della Chiesa Cattolica.
Anche se non convivente con il contribuente o residenti all’estero, sono considerabili a carico:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli affiliati, affidati o adottivi) a prescindere dal superamento di determinate soglie anagrafiche e dal fatto che siano dediti o meno agli studi o al tirocinio gratuito.
Il legislatore stabilisce detrazioni specifiche per i figli a carico. Il riferimento è all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 917 del 1986, contenuto nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). È possibile considerare a carico pure i figli che esercitino attività sportiva dilettantistica dietro compenso.
Nelle direttive che accompagnano il 730 del 2020 si puntualizza come vadano dichiarate le borse di studio ottenute da contribuenti residenti durante il periodo d’imposta. Difatti, ai sensi dell’art. 50, c. 1 del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 del TUIR, le borse di studio sono imponibili ai fini Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche).
Secondo ciò che sancisce il quadro normativo italiano, sono contemplate le somme corrisposte da chiunque a titolo di borsa di studio o di premio, assegno o sussidio per finalità di studio o di addestramento professionale, laddove il beneficiario non sia legato da rapporti di carattere dipendente nei confronti del soggetto erogante. Tuttavia, in certe circostanze, le borse di studio sono esenti Irpef, cioè non sono tassate.
Borsa di studio: quali tipologie sono esenti Irpef
Ad esempio rientrano in tale previsione, le borse di studio corrisposte:
- dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequentazione delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento; la frequenza di corsi di perfezionamento all’estero; i corsi di dottorato di ricerca; lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato;
- per la mobilità internazionale erogate in favore degli studenti universitari e dei centri di alta formazione artistica, musicale e coreutica che prendono parte al programma comunitario Erasmus Plus;
- agli studenti universitari dagli Enti Regionali a statuto ordinario e a statuto speciale e dalle autonome province di Bolzano e Trento allo stesso titolo;
- a vittime della criminalità organizzata e del terrorismo nonché agli orfani e ai figli di questi ultimi;
- ecc.