Se l’azienda non dimostra di aver permesso a un dipendente di beneficiare del periodo di riposo concordato dal contratto di categoria nazionale, il lavoratore può monetizzare le ferie chiedendo un’indennità sostitutiva. Detto altrimenti, le ferie possono tramutarsi in denaro in busta paga qualora non venga provato sia stato il lavoratore stesso a rinunciarvi. Lo ha sancito la Corte di Cassazione.
Ferie riconosciute dalla Costituzione
Le ferie sono un diritto riconosciuto sia dall’art. 36 della Costituzione sia dalla normativa europea per dare modo al prestatore d’opera di recuperare le energie fisiche e psicologiche. Nel caso in cui il lavoratore stesso, di sua spontanea iniziativa, rinunci alle ferie, l’azienda è tenuta a notificarlo in modo tempestivo e trasparente, dunque con adeguato anticipo del fatto che le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento.
Ciò non implica però che il datore di lavoro possa obbligare il dipendente a consumare i giorni di riposo. Ma deve invitarle a farle, informandolo del rischio che corre di perderle definitivamente. Inoltre, il dipendente può monetizzare le ferie anche laddove non sia riuscito ad usufruirne né per colpa sua né per colpa dell’azienda. È, ad esempio, il caso di chi aveva ipotizzato di consumare gli ultimi giorni di riposo a disposizione in prossimità della fine dell’anno e che, per ragioni non prevedibili imputabili all’attività produttiva, si sia trovato impossibilitato.
Un diritto e un dovere
Così, sempre secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, il diritto all’indennità va al di là di una responsabilità specifica. L’interpretazione cambia qualora venisse allegata o comunque documentata una apposita offerta di godimento avanzata dall’imprenditore e declinata dal lavoratore. In tal caso quest’ultimo incorrerebbe nella mora del creditore.
Oltre ad essere un diritto, il periodo di riposo (indicato nel contratto di categoria) costituisce un dovere. Difatti, la Costituzione proibisce di rinunciarvi e non è possibile scambiarlo con un corrispettivo economico; salvo la risoluzione del rapporto di lavoro o il decesso del dipendente. In quest’ultima ipotesi, gli eredi avrebbero diritto a percepire i soldi equivalenti ai giorni di ferie maturati ma non goduti.