Nonostante il contribuente possa assumersi l’impegno di versare al fisco parte del prezzo o del profitto derivante dal reato di evasione fiscale, la confisca può comunque essere adottata, ma non è eseguibile.
Difatti, assumerà efficacia esclusivamente al verificarsi della mancata estinzione del debito da parte del debitore. Ecco perché, laddove il pagamento sia avvenuto, la confisca non può essere disposta. Così ha sancito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24614/2020.
Evasione fiscale: conseguenze in caso di pagamento integrale
La disputa è nata dinanzi al Tribunale ordinario; che aveva condannato l’imputato per il reato di dichiarazione fraudolenta, per il biennio 2013-2014, mediante utilizzo di fattura per operazioni inesistenti. Avverso tale sentenza il Procuratore generale della Corte d’Appello ha presentato ricorso in Cassazione, denunciando violazione in rapporto alla mancata applicazione della confisca.
Contrariamente, il difensore del soggetto chiamato in causa ha depositato memoria scritta con cui ha rilevato l’infondatezza del motivo del ricorso, avendo l’assistito provveduto a saldare il debito tributario, vedendosi riconosciuta la circostanza secondo cui la confisca non scatta riguardo alla parte che il contribuente si impegna a versare nella casse dell’Agenzia delle Entrate anche in presenza di sequestro.
Dal canto suo, il Collegio di legittimità ha respinto lo specifico motivo di doglianza. Non ha condiviso quanto affermato dal procuratore riguardo alla mancata applicazione della confisca.
La sentenza della Corte di Cassazione
Dalla sentenza impugnata emergeva che la difesa aveva estinto il debito e, come accordo sulla pena, si era deciso di applicare l’attenuante prevista dal decreto del 2000. In tema di reati tributari – ha avuto modo di chiarire la Corte di Cassazione – è possibile avvalersi della confisca anche a fronte dell’impegno assunto, producendo però effetti solo qualora la parola non sia mantenuta.
Pertanto, se ne ricava che il pagamento integrale del debito tributario impedisce la confisca, onde evitare la sostanziale duplicazione del medesimo. Da qui il ricorso è stato respinto, in quanto inammissibile.