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Esenzione seconda rata IMU: occhio ai requisiti! Potresti averne diritto

La seconda rata IMU è esentata anche con un solo giorno in zona rossa, purché l’attività in questione figuri nell’elenco dei codici ATECO del decreto Ristori bis all’allegato 2. A confermarlo è la risposta del ministero dell’Economia e delle Finanze al question time in commissione VI Finanze della Camera dei Deputati. 

La replica ribadisce sostanzialmente quanto già sottolineato nelle Frequently Asked Questions del 4 dicembre 2020. Per accedere all’esenzione basta che l’immobile considerato sia ubicato in una regione rossa nell’intervallo che va dalla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e il 16 dicembre 2020, la data di scadenza della corresponsione della seconda rata dell’Imposta Municipale Propria. 

La cancellazione del saldo IMU è stabilita indipendentemente dal fatto che nel corso di tale frangente il territorio interessato della Regioni passi in un’altra fascia (arancione o gialla). 

La condizione fondamentale per aver diritto all’esenzione seconda rata IMU

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La condizione fondamentale a cui è obbligatorio sottostare per ottenere l’esenzione della seconda rata IMU è che la Regione sia stata classificata in zona rossa nella finestra tra l’emanazione del dpcm del 03/11/2020 e il 16/12/2020, quando scadrà il versamento del saldo IMU. La risposta in commissione VI Finanze della Camera dei Deputati sostanzialmente rappresenta una ulteriore conferma. La delucidazione è giunta in seguito al quesito avanzato dall’onorevole Tarantino, deputato della Lega, dando prosecuzione all’orientamento già in precedenza spiegato dal ministero dell’Economia e delle Finanze nelle FAQ del 4 dicembre 2020. 

Dunque, per poter cancellare il saldo IMU è essenziale che l’attività venga inserita tra quelle dell’elenco dei codici ATECO del decreto Ristori bis, allegato numero 2, e che l’immobile si trovi all’interno di una Regione in fascia rossa. Anche se è poi avvenuto in seguito il passaggio a zona arancione o gialla, non importa, a patto che figuri nell’arco temporale considerato.

Nelle Frequently Asked Questions del 04/12/2020 il ministero dell’Economia e delle Finanze ha evidenziato che l’agevolazione è accordata a prescindere dalla circostanza che durante il suddetto periodo il territorio a cui si fa riferimento passi in una diversa fascia. 

Una volta eseguita l’analisi delle relazioni tecniche dei decreti emergenziaie che prevedono l’agevolazione, infatti, il ministero dell’Economia e delle Finanze chiarifica che la differenziazione mutata delle fasce territoriali nel frattempo occorso non deve incidere in nessun modo nei confronti dei soggetti che presentavano i requisiti per aver diritto all’agevolazione fiscale nel momento in cui i decreti sopracitati sono stati emanati. 

La chiave di lettura proposta dal MEF nelle FAQ del 4 dicembre 2020 fa fondamento sulla relazione tecnica del decreto numero 149 del 2020, vale a dire il decreto Ristori bis. Al momento dell’emanazione del medesimo decreto rientravano nella categoria delle Regioni rosse la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombarda e la Calabria. 

Successivamente la misura ha ricevuto un rifinanziamento dal decreto legge numero 154 del 2020, il c.d. decreto Ristori ter. Nella relazione tecnica del provvedimento sono state integrate le Regioni che erano entrate in zona rossa: provincia di Bolzano, Toscana, Abruzzo e Campania. 

Si pone, inoltre, sulla stessa linea l’Atto del Senato A.S. 2027, ovvero della legge di conversione del decreto Ristori ter. L’aumento del fondo istituito presso il ministero dell’Economia e delle Finanze mira, infatti, a far fronte agli oneri conseguenti all’estensione dei benefici.