Regioni, Province e Comuni possono consultare l’archivio dei rapporti per le operazioni finanziarie effettuate dai contribuenti. Detto altrimenti, gli enti locali hanno diritto a controllare i conti corrente.
È quanto dispone il D.l. Semplificazioni che conclude l’intervento precedente della Legge di Bilancio 2020, specificando i dati accessibili pure dalle autorità territoriali.
Enti locali autorizzati ai controlli
Il D.P.R. n. 605/1973 dispone all’art. 7 che le banche e gli altri attori del ramo finanziario sono tenuti a rilevare e porre in rilievo i dati identificativi di ciascun soggetto, che con loro effettui qualunque operazione di carattere finanziario o intrattenga qualsiasi rapporto. Sono escluse quelle compiute tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.
I dati in questione, riguardanti la natura e l’esistenza di un accordo raggiunto al di fuori di un rapporto continuativo, sono notificati all’Anagrafe tributaria. In apposita sezione sono archiviati i dati, con l’indicazione delle generalità anagrafiche.
L’archivio dei rapporti finanziari è perciò una sezione dell’Anagrafe Tributaria dove confluiscono le informazioni appena menzionate. La comunicazione è regolata dai provvedimenti dell’Amministrazione Finanziaria effettuati nel 2007 e nel 2008. Sono interessati dall’obbligo:
- gli organismi di investimenti collettivo del risparmio;
- le imprese di investimento;
- gli intermediari finanziari;
- le società di gestione del risparmio;
- Poste Italiane Spa;
- gli istituti di credito.
Accesso regolato dalla Legge di bilancio 2020
L’accesso all’Anagrafe Tributaria è regolato dalla Legge di bilancio 2020 col nuovo comma 791. Secondo quanto riportato, gli enti locali e i soggetti affidatari del servizio di riscossione locale sono autorizzati a prendere le informazioni riguardanti i debitori registrati in Anagrafe Tributaria, mediante l’ente creditore affidante e sotto la sua responsabilità.
A tal fine, l’ente ha il dovere di consentire al soggetto affidatario l’impiego degli applicativi per accedere ai servizi di cooperazione informatica già forniti dall’Amministrazione Finanziaria al medesimo ente.