Il boom dei social media (Facebook, Instagram, etc.) e in generale dei moderni mezzi di comunicazione e intrattenimento (Youtube) ha creato tante opportunità lavorative. Anche chi è meno esperto, sarà consapevole di quanto la categoria degli influencer sia in continua crescita.
Ma questo articolo non è una dissertazione a proposito delle nuove star nate sul web, bensì intende focalizzarsi sul regime fiscale dei guadagni maturati, pure attraverso le donazioni PayPal.
Obbligatoria l’apertura della Partita Iva
Lo diciamo immediatamente: i guadagni frutto di pubblicità su un sito internet vanno dichiarati all’Agenzia delle Entrate. Ciò avviene con l’annuale 730 o la dichiarazione dei redditi. Non esiste una soglia minima di ricavi sotto la quale sia possibile evitare di farlo. Insomma, anche un piccolo youtuber che percepisce 300 euro l’anno ha l’obbligo di denunciarlo al fisco.
In secondo luogo, occorre aprire una Partita Iva. Difatti, solo le attività occasionali – cioè svolte saltuariamente – non la richiedono. Essendo perennemente online, un sito internet è sempre visibile e può dunque monetizzare in ogni frangente. Vale pure nel caso di una piattaforma e-commerce: a prescindere dai volumi di traffico o di vendita, aprire una Partita Iva è imprescindibile.
Quando le donazioni PayPal vanno dichiarate
Dato che siamo sull’argomento, può essere utile avere qualche informazione aggiuntiva riguardo a PayPal. Ricevere donazioni mediante il celebre sistema di pagamento virtuale senza indicare per cosa sarà utilizzato è assolutamente legale. Non occorrono, perciò, autorizzazioni da parte delle autorità né comunicazioni di alcun genere. Inoltre, quasi mai è richiesto il rilascio di contratti, ricevute, quietanze o documentazione analoga.
Il Codice Civile è in tal senso piuttosto chiaro: un notaio serve unicamente qualora le donazioni siano di “non modico valore”. Per non pagare le tasse su tali proventi è essenziale il rispetto di due condizioni. Innanzitutto, il versamento non deve essere collegato ad alcun servizio; non deve ad essere esempio condizione per ottenere l’accesso a determinate pagine del portale (i contenuti premium). In secondo luogo, come spiegato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 3/2008, sono esentati gli importi modici: non conta il valore complessivo generato, ma quello delle singole transazioni.