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Detrazione Iva: è concessa se si torna al forfettario?

Nel passaggio dal regime semplificato a quello ordinario il contribuente ha l’obbligo di rettificare la detrazione Iva in merito a beni specifici. Detto altrimenti, ha il dovere di restituire all’Amministrazione finanziaria una quota dell’Imposta sul valore aggiunto già portata in detrazione. La situazione però si ingarbuglia qualora egli scelga di tornare sui propri passi e rientrare nel forfettario. Così si discute sull’eventualità di percorrere il cammino inverso. 

Detrazione Iva: rettifica imposta

L’art. 19 bis 2 del DPR 633/1972 sancisce che, nella transizione da un regime Iva ad uno non Iva, il cittadino ha il compito di rettificare in diminuzione per quote dell’Iva precedentemente detratta. Nello specifico:

  • per i beni ammortizzabili, in rapporto al differente impiego verificato nell’anno della loro entrata in funzione; oppure nei quattro anni successivi. La somma è calcolata con riferimento a tanti quinti della tassa quanti sono gli anni che mancano al raggiungimento del quinquennio;
  • per i beni non ammortizzabili e i servizi usufruiti per eseguire operazioni che danno la facoltà di compiere la detrazione, in modo diverso da quello inizialmente operato. Ai fini della rettifica in questione si tiene esclusivamente conto della prima utilizzazione dei beni e servizi. 

E se si fa “marcia indietro”?

Se il contribuente, dopo essere passato dal regime semplificato a quello ordinario, fa “marcia indietro” riacquisisce i diritti in precedenza goduti. Difatti, il meccanismo di rettifica di detrazione Iva opera anche al contrario. Ciò significa che ai fini del tributo saranno detraibili;

  • tanti decimi per i beni immobili
  • tanti quinti per i beni mobili strumentali. 

che dal rientro al regime forfettario, mancano al compimento del decennio/quinquennio di monitoraggio. Nella prima dichiarazione Iva successiva al ritorno nel semplificato bisognerà effettuare una variazione in aumento nel quadro VF.