Gli importi fuori campo IVA vanno considerati nella determinazione del fatturato ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto, di cui all’art. 25 del decreto Rilancio. Con la risposta n. 350/E del 15 settembre 2020, finalmente l’Agenzia delle Entrate dipana i dubbi.
Contributo a fondo perduto: come si stabilisce la percentuale
Ricordiamo che, qualora siano rispettati i vari requisiti e sia presentata la relativa domanda nei termini pattuiti, il contributo a fondo perduto in oggetto spetta in base ad una precisa percentuale, applicata sulla differenza tra i corrispettivi e il fatturato di aprile 2020 e di aprile 2019. Tale percentuale differisce in relazione alla soglia dei compensi o ricavi conseguiti nel 2019, ovvero:
- 20% se pari o inferiori a 400 mila euro;
- 15% se superiori a 400 mila euro e pari o inferiori a un milione di euro;
- 10% se superiori a un milione di euro e pari o inferiori a 5 milioni di euro.
Per quanto riguarda il calcolo dei corrispettivi e del fatturato, ulteriori informazioni utili sono riportate nella Guida dell’Amministrazione Finanziaria.
Fa fede la data di effettuazione delle operazioni di prestazione dei servizi e di cessione dei beni. Pertanto, bisogna considerare le fatture emanate nel mese di aprile e, se differente, la data del DDT (cessione di beni) o del documento equivalente (prestazioni di servizi). Inoltre, vanno analizzate tutte le fatture attive, immediate e differite, al netto dell’Iva, concernenti operazioni condotte nei suddetti mesi.
Chiarimento sulle somme da contemplare
Nella citata risposta n. 350/E, l’Agenza delle Entrate, facendo leva su quanto già chiarito attraverso la Circolare n. 22/E, ha dichiarato che ai fini della riduzione del fatturato è necessario contemplare tutte le somme che lo costituiscono, purché le stesse rappresentino ricavi dell’impresa o compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni. Pertanto nel calcolo dei corrispettivi e del fatturato rientrano pure gli importi fuori campo iva.