Il Consiglio dei Ministri starebbe studiando una nuova misura che consenta il preventivo sequestro dei conti correnti che i debitori avrebbero in un altro Paese dell’Unione Europea. Quanti avessero dunque pensato di aprire una posizione in un qualsiasi Stato comunitario, per sfuggire al rischio di un pignoramento, andrà incontro a una cocente delusione. Il creditore potrà chiedere l’autorizzazione al giudice per cercare e rinvenire ogni rapporto bancario. Zero le vie di fuga.
Conti correnti: l’Italia si adegua al Regolamento Europeo
Il Governo ha così stabilito di recepire il Regolamento Europeo, approvato ben sei anni fa allo scopo di semplificare il recupero creditizio tra le varie Nazioni appartenenti all’UE. Non appena il decreto diventerà operativo, qualsiasi Tribunale italiano avrà la facoltà di bloccare – mediante un provvedimento – il denaro che un debitore detiene in un c/c estero.
Questa procedura non sarà valida per tutto: rimangono esclusi eventuali crediti amministrativi, fiscali o eventuali diritti patrimoniali che nascono da:
- un eventuale rapporto coniugale;
- successioni o testamenti;
- procedure fallimentari.
In via preliminare, il creditore avrà il compito di documentare la sussistenza di un concreto rischio.
L’eventuale ordinanza non verrà notificata al debitore prima dell’emissione, in modo da evitare che in qualche maniera egli oscuri il conto corrente. A seguito del permesso ricevuto in sede giudiziaria, il creditore avrà la possibilità di chiedere informazioni sulla natura del conto alle autorità del Paese in cui è stato aperto il rapporto.
Preoccupazione infondata
La preoccupazione di diversi contribuenti a corto di liquidità è che l’Agenzia delle Entrate inizi oggi, giovedì 15 ottobre, ad inviare le cartelle esattoriali; e disponga il pignoramento del conto del debitore.
Tuttavia, prima che ciò accada il Fisco ha l’obbligo di avvisare l’interessato, inviandogli una raccomandata. Il debitore avrà fino a 60 giorni di tempo per il saldo oppure potrà concordare con l’erario un piano di rientro mensile. Solo una volta decorsi i 60 giorni, senza che egli prenda una decisione, l’Amministrazione finanziaria provvederà al pignoramento.