I prelievi sul conto del professionista che non ne indica la destinazione non possono presumersi compensi in nero, in materia di accertamenti bancari. È quanto sostiene la Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 19773 del 22 settembre 2020.
Compensi in nero: la qualifica dei prelievi non giustificati
Il caso di specie fa riferimento all’impugnazione di un avviso di accertamento con cui, in virtù dell’applicazione del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, l’Amministrazione finanziaria rideterminava il reddito imponibile ai fini Iva, Irpef ed Irap in capo ad un libero professionista, in precedenza destinatario di un questionario mandatogli dall’Ufficio per spiegare alcune operazioni bancarie ai fini del controllo dei redditi del 2003.
La CTP accoglieva il ricorso, annullando l’avviso originariamente impugnato, fatta eccezione per un prelievo di cui aveva considerato corretta l’imputazione a corrispettivo non definito. L’ufficio proponeva reclamo, ed il contribuente resisteva con appello incidentale, lamentando in particolare l’effetto retroattivo della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che aveva autorizzato l’attribuzione di rilevanza fiscale ai prelievi bancari compiuti dai lavoratori autonomi, ritenuti come compensi.
Fondate le ragioni della difesa
Il professionista ha proposto appello avverso la sentenza della CTR lamentando, per quanto di interesse, violazione e/o false applicazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973. La Suprema Corte ha ritenuto fondate le ragioni del professionista e ha rimandato la causa alla CTR in differente composizione, pure per il pronunciamento sui costi del presente giudizio.
Con particolare riferimento al corso dei lavoratori autonomi, gli ermellini hanno accolto le doglianze del ricorrente riguardo all’illegittimità della presunzione di compensi non dichiarati a fronte di prelevamenti non giustificati. In merito il Collegio ha richiamato il verdetto della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, secondo cui è illegittimo equiparare i prelievi ai compensi professionali, e pertanto li presumeva reddito non dichiarato.