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Come calcolare il TFR netto? La tassazione da applicare

Cos’è il TFR? Come si calcola il trattamento di fine rapporto? Qual è la metodologia da applicare per passare dall’importo lordo al netto? La cosiddetta buona uscita o liquidazione è un argomento che sta particolarmente a cuore ai lavoratori e ai datori ed è pertanto opportuno conoscere approfonditamente come funziona questo aspetto fondamentale della retribuzione.

Partiamo dal presupposto che, nel momento in cui un rapporto di lavoro termina, sia per fine contratto, per licenziamento o per dimissioni, il datore ha l’onere di versare al prestatore d’opera le cosiddette spettanze di fine rapporto. Tra queste troviamo i ratei di tredicesima ed eventuale quattordicesima maturati, le ferie e i permessi residui e, ancora più importante, il trattamento di fine rapporto. 

In questa guida andremo, dunque, ad analizzare nel dettaglio tutti i punti salienti di tale spettanza. Partendo dalla definizione passeremo poi a definire il calcolo e la maturazione, con la distinzione tra il TFR netto e il TFR lordo. 

Trattamento di Fine Rapporto (TFR): cos’è

banconote euro TFR

Il TFR, iniziali di Trattamento di Fine Rapporto, è pertanto una somma che compete ai lavoratori subordinati, qualunque sia la tipologia del contratto in oggetto: 

  • a tempo determinato o indeterminato
  • part time o full-time
  • forme atipiche (tipo a chiamata)

in ogni caso di cessazione del rapporto. A stabilirlo è l’art. 2120 del Codice Civile, che esplicitamente spiega come il prestatore dell’attività abbia diritto a un trattamento di fine rapporto, in conseguenza della conclusione del rapporto di lavoro alle dipendenze.  

Lo stesso art. 2120 stabilisce pure le regole base per la determinazione. Per dare una definizione corretta ed esaustiva del TFR, dobbiamo, per prima cosa, commettere une distinzione, tra la retribuzione “corrente” e quella “differita”. La prima categoria include ciascuno di quegli importi (salario base, straordinari, varie indennità) che maturano e il datore di lavoro paga con ricorrenza mensile (naturalmente dopo aver decurtato tasse e contributi). 

Comunque, analogamente a quella corrente, ogni mese (od ogni anno) matura la retribuzione “differita”, tuttavia corrisposta in un momento successivo, invece che nel medesimo mese di maturazione o in quello seguente.

La liquidazione maturata mensilmente, e corrisposta esclusivamente alla cessazione del rapporto, è l’esempio della retribuzione differita più canonico. Di conseguenza, possono trascorrere mesi se non persino anni, tra la maturazione e l’erogazione della liquidazione. 

Premesso tutto ciò, il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) consiste in una somma di denaro corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro, ma il cui diritto viene a maturare con cadenza mensile nel corso della vita lavorativa presso lo stesso datore. 

Partendo dal trattamento di fine rapporto al lordo delle imposte è possibile risalire all’importo netto. L’Agenzia delle Entrate effettua il calcolo del TFR netto, ritenendo che la procedura e le regole per l’applicazione della tassazione separata sono decisamente differenti rispetto alle consuete modalità ordinarie di calcolo dell’IRPEF.  

Per ricavare l’importo netto del trattamento di fine rapporto (TFR o buonuscita) è necessario far riferimento alle regole contenute nell’art. 2120 del Codice Civile e nell’art. 17 del TUIR. Successivamente andremo a stabilire il TFR netto che, così come anticipato, è sottoposto a tassazione separata misurata dall’Amministrazione finanziaria, secondo il principio dell’equità dell’imposizione fiscale.

Pertanto, occorrerà non solamente prendere a riferimento l’importo del trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore, ma pure le aliquote IRPEF degli anni di riferimento. 

Andiamo a vedere in che modo effettuare, nel concreto, il calcolo del TFR netto, con un esempio numerico, a partire dall’importo lordo, quali sono le direttive emanate per quanto riguarda la tassazione separata e l’aliquota applicata alla buona uscita o liquidazione. 

TFR netto: calcolo e tassazione separata

Qualora il lavoratore abbia deciso di lasciare il TFR in azienda, alla fine del rapporto di lavoro verrà corrisposta la cosiddetta liquidazione o buonuscita che, come abbiamo già avuto occasione di anticipare, non verrà tassata secondo le ordinarie aliquote IRPEF ma con una tassazione separata. 

Partendo dal lordo, per calcolare il TFR netto bisogna osservare innanzitutto i seguenti fattori: 

  • numero di anni e frazioni di anni di anzianità di servizio;
  • aliquote IRPEF relative agli anni oggetto di calcolo. 

In base alle regole previste per la tassazione separata del trattamento di fine rapporto, il calcolo del netto partendo dall’ammontare lordo potrebbe risultare in un’imposta IRPEF inferiore a quanto, invece, sarebbe stabilito applicando l’ordinaria aliquota, con riferimento al momento dello stesso incasso. 

Il ricalcolo dell’aliquota applicata nella determinazione del TFR netto compete all’Agenzia delle Entrate, prendendo in esame l’aliquota IRPEF media dell’ultimo quinquennio di attività e, laddove l’ammontare dell’imposta applicata alla liquidazione fosse superiore a quanto già effettivamente versato, sarà obbligatorio corrispondere la differenza. Proseguiamo perciò con qualche informazione utile, comprensiva di esempi numerici, per comprendere in che modo calcolare l’aliquota da applicare e stabilire l’ammontare del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) che al lavoratore sarà erogato.  

Calcolo ed istruzioni

Il riferimento normativo su cui basare il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto è l’art. 2120 del Codice Civile. Per l’operazione matematica è indispensabile rammentare che la somma annualmente messa da parte dal lavoratore è soggetta a rivalutazione su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con l’applicazione di un tasso costituito, in misura fissa, dall’1,5 per cento e dal 75 per cento dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per i nuclei familiari di impiegati e operai, accertato dall’ISTAT, in confronto al mese di dicembre dell’anno precedente. A seconda dell’importo del TFR lordo sarà il datore di lavoro a dover effettuare il necessario calcolo per quantificare l’ammontare del TFR netto. 

A tal proposito, il sostituto d’imposta, vale a dire il committente di lavoro, dovrà seguire i passaggi seguenti: 

  • stabilire la base imponibile come somma dei Trattamenti di Fine Rapporto accantonati nel corso degli anni e rivalutati;
  • quantificare il reddito di riferimento;
  • determinate l’aliquota media di tassazione;
  • calcolare l’imposta IRPEF. 

Ma il discorso non si conclude qui. Difatti, l’Agenzia delle Entrate rideterminerà l’imposta con riferimento all’aliquota media derivante dalle dichiarazioni fiscali dell’ultimo lustro, ovvero degli ultimi 5 anni. 

Esempio di calcolo e tassazione separata

tasse sacchetto

Per provare a chiarire la procedura necessaria a calcolare il Trattamento di Fine Rapporto, netto occorre porre in pratica le indicazioni che abbiamo fornito nei paragrafi precedenti. 

Il primo step fondamentale per risalire al corrispettivo del TFR netto è calcolare la base imponibile. Detto in altre parole, per l’applicazione dell’aliquota di tassazione separata, serve misurare l’importo di riferimento.

Per determinare il Trattamento di Fine Rapporto netto occorre moltiplicare per 12 (parametro fisso) il TFR lordo e suddividerlo per il totale degli anni di lavoro. Supponiamo che il TFR lordo sia di 50 mila euro e 30 gli anni di servizio per conto dello stesso datore. In tal caso andrà effettuato il seguente calcolo:

50.000 (TFR lordo) * 12/30 (anni di servizio)= 20.000 euro (TFR netto)

Dopodiché andrà determinata l’aliquota IRPEF prevista dal regime di tassazione ordinario per scaglioni e aliquote. L’aliquota IRPEF di 20 mila euro ai fini del calcolo della tassazione separata andrà misurata con riferimento alle aliquote che, negli anni, si sono succedute. 

Se, in tale circostanza, l’aliquota IRPEF media è pari al 27 per cento, occorrerà procedere nella seguente maniera:

20.000 * 27% =  5.400 euro

A questo punto, per passare dalla forma lorda del Trattamento di Fine Rapporto a quella netta bisognerà sottrarre dal primo l’IRPEF calcolata. Nel nostro caso:

50.000 – 5.400 = 44.600 euro

Giunti fin qui sarà poi possibile stabilire l’aliquota media della tassazione separata applicata così al nostro TFR:

5.400/50.000*100=10,80%

Quest’ultima procedura, che è effettuata dall’Erario ma che non coinvolge direttamente il datore di lavoro, prevede il ricalcolo dell’imposta lorda prendendo a riferimento i redditi delle dichiarazioni fiscali e le aliquote medie degli ultimi 5 anni. Se l’imposta dovuta sarà superiore ci sarà corrispondere il saldo, che l’Agenzia delle Entrate comunicherà al lavoratore mediante lettera apposita. 

Articolo 2120 del Codice Civile

martelletto codice

La modalità di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto netto è disciplinata dal Codice Civile. Difatti, l’articolo numero 2120 dispone che il prestatore di lavoro ha diritto al TFR, in qualunque caso di interruzione del rapporto subordinato. Esso si determina sommando una quota pari e comunque non superiore al corrispettivo della retribuzione dovuta per lo stesso anno divisa per 13,5, per ciascun anno di servizio. Proporzionalmente la quota è abbassata per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. A meno che i contratti collettivi prevedano diversamente, ai fini di quanto sancito dal legislatore, la retribuzione annua comprende tutte le somme, tra cui l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto erogato come rimborso spese. 

Se per una delle cause individuate dall’articolo 2110 del Codice Civile è stata sospesa nel corso dell’anno la prestazione di lavoro, nonché in caso di sospensione parziale o totale per la quale l’integrazione al salario sia prevista, nella retribuzione deve essere computato l’equivalente a cui, in caso di regolare svolgimento del rapporto, il prestatore d’opera avrebbe avuto accesso. 

Tolta la quota maturata nell’anno, il Trattamento di Fine Rapporto è aumentato al 31 dicembre di ciascun anno, su base composta, con l’applicazione di un tasso formato dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo, accertato dall’ISTAT, per le famiglie di impiegati e operai, rispetto al mese di dicembre dell’anno prima. 

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione per frazioni di anno, l’aumento dell’indice ISTAT è quello conseguito nel mese di cessazione del rapporto in confronto a quello di dicembre del precedente anno. Le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni si computano come mese intero. 

Il prestatore di attività, con almeno 8 anni di servizio presso il medesimo datore, in costanza di rapporto, ha la facoltà di chiedere una anticipazione pari o inferiore al 70 per cento sul Trattamento di Fine Rapporto, nel caso di cessazione del rapporto alla data di avanzamento della domanda. 

Annualmente le richieste sono soddisfatte entro i limiti del 4 per cento del numero totale dei dipendenti e del 10 per cento degli aventi titolo. La domanda deve essere giustificata dall’esigenza di:

  • acquisto, comprovato con atto notarile, della prima casa, per sé o per i figli; 
  • spese sanitarie eventuali per interventi straordinari e terapie riconosciute dalle strutture pubbliche competenti. 

Nel corso del rapporto di lavoro l’anticipazione può essere ottenuta in una sola occasione e, a tutti gli effetti, viene detratta dal TFR. In base a quanto definisce l’articolo numero 2122, la medesima anticipazione è portata in detrazione dall’indennità prevista dalla stessa normativa. Patti individuali o contratti collettivi possono stabilire condizioni più favorevoli per i lavoratori. Altresì i contratti collettivi possono definire criteri di priorità per l’accettazione della domanda di anticipo.