Il Dipartimento Finanze del ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica le FAQ (Frequently Asked Questions) con i chiarimenti in vista della scadenza del versamento del saldo IMU, prevista per il 16 dicembre 2020. Il documento in questione fa chiarezza sulla scadenza imminente e sugli interventi delle più recenti misure di emergenza, emanate dal Governo in correlazione alla grave crisi epidemiologica scoppiata nel nostro Paese e in tutto il mondo.
Tra le risposte alla domande maggiormente poste dai contribuenti una concerne l’esonero della seconda rata, vale a dire, per l’appunto, il saldo, statuito dall’art. 78 del decreto Agosto. Per ottenere l’accesso all’esonero dal versamento dell’IMU, in scadenza il 16 dicembre 2020, le attività analizzate, ovverosia di case vacanze e di bed and breakfast, devono essere svolte a livello imprenditoriale. A chiarirlo è il Dipartimento del MEF nelle FAQ pubblicate il 7 dicembre 2020, che danno delucidazioni su determinati aspetti sui quali sono intervenute le varie misure di emergenza introdotte dalle autorità.
In vista della scadenza del 16 dicembre 2020, cioè del saldo IMU, il documento emanato spiega che, per applicare i principi disposti dal decreto Agosto, è necessario fare riferimento alla nota inserita dal ministero dell’Interno nel decreto emanato di concerto con il MEF, 22 luglio 2020, n. 2.
Il testo diramato ieri, il 7 dicembre 2020, fa una importante precisazione sulla scadenza ormai imminente e sugli interventi delle più recenti misure di emergenza. Nel testo della nota, si stabilisce che per le categorie di operatori attivi nei settori di bed and breakfast e case vacanze vale il requisito della gestione dell’attività esercitata dal proprietario in forma imprenditoriale. Il vincolo è ritenuto soddisfatto, identificando i versamenti dell’Imposta Municipale Propria dei soggetti che, come rilevabile dai codici ATECO, esercitano almeno una delle attività indicate.
I chiarimenti delle FAQ
Le Frequently Asked Questions del Dipartimento Finanze del ministero dell’Economia e dello Sviluppo, pubblicate in data 7 dicembre 2020, si focalizzano pure su ulteriori aspetti. Una scelta piuttosto prevedibile e comprensibile, dato le varie sfaccettature che compongono la disciplina in esame. La prima delucidazione richiesta concerne la regolarità dei versamenti effettuati entro la scadenza del 16 dicembre 2020, sulla base dei principi stabiliti dall’articolo n. 160 della legge 27 dicembre 2019, coi commi 762 e 767, prima dell’ultima proroga.
Le Frequently Asked Questions riportano che non è indispensabile, nel rispetto delle date di cui al citato articolo 107, la riprogrammazione di tutte le attività di emissione dei modelli di versamento già predisposti, in quanto, al momento in cui i modelli stessi sono stati predisposti, le direttive non erano ancora in vigore. Il decreto legge numero 125 ha poi sottolineato che rimane invariato il termine da osservare in relazione agli atti pubblicati sul portale istituzionale del Dipartimento delle Finanze del MEF. In tal senso, lo Statuto del Contribuente viene, a propria volta, in soccorso, che prevede l’impossibilità di stabilire disposizioni tributarie con termine inferiore a 60 giorni dall’adozione o dall’entrata in vigore dei provvedimenti. Indipendentemente dalla specifica circostanza, non sono, pertanto, da riconoscere né sanzioni né interessi.
Esonero con codici ATECO
Un ulteriore quesito fa riferimento all’esonero per le attività con particolari codici ATECO, esercitate in stabili ubicati in zone Rosse nell’intervallo di tempo che va dall’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dpcm) del 3 novembre alla data di scadenza del saldo dell’Imposta Municipale Propria. L’esonero preso in considerazione è a prescindere da un cambio di colore della Regione e dal passaggio della medesima in una diversa fascia.
In conclusione, una puntualizzazione riguarda ancora il decreto legge numero 104 del 2020 all’articolo 78, inerente all’esenzione per alberghi, teatri e cinema classificati nelle categorie catastali D2 e D3.