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Cartella esattoriale

Cartella esattoriale: i casi per cui chiedere la sospensione

In caso di ricezione di una cartella esattoriale che si ritiene di non dover pagare, è possibile chiederne la sospensione appellandosi direttamente all’Agenzia delle entrate. È quanto stabilisce la Legge di Stabilità 2013. Difatti, accanto all’autotutela tributaria, ne è stata prevista una specifica in materia.

Cartella esattoriale: quando scatta la sospensione

Nel dettaglio, è ammessa la possibilità di avanzare la domanda, affinché l’ente incaricato di riscuotere il tributo interrompa la riscossione degli importi indicati in una cartella esattoriale o in ogni altra notifica. Questo se le somme pretese dall’ente creditore sono state interessate da:

  • decadenza o prescrizione intervenuta prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo; 
  • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
  • sospensione giudiziale o amministrativa dell’ente creditore;
  • provvedimento di sgravio (cancellazione del debito) emesso dall’ente creditore;
  • sentenza che annulla in parte o completamente le pretese dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle entrate non ha preso parte.

La domanda va presentata una volta sola per lo stesso debito, entro 60 giorni dalla notifica o altro atto di riscossione relativo alle somme indicate. Le dichiarazioni inviate oltre la scadenza non avranno valore.

I documenti da allegare alla domanda

Alla richiesta bisogna allegare:

  • la documentazione in possesso a supporto (come ad esempio la ricevuta che attesti il pagamento già avvenuto);
  • copia di un documento di riconoscimento.

Nel caso in cui venga inoltrata una documentazione falsa, oltre alla responsabilità penale, scatta la multa dal 100 al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo fissato a 258 euro. Detto ciò, ricevuta la domanda, l’Agenzia delle entrate chiede apposita verifica all’ente creditore, tenuto a fornire un riscontro dettagliato entro i successivo 220 giorni. Nel mentre, la riscossione è da ritenersi sospesa.

Se entro 220 giorni dalla presentazione della domanda, il contribuente non riceve alcun responso, il debito si estingue. La sospensione non può essere richiesta per quanto riguarda gli atti non notificati dall’Agente della riscossione quali gli avvisi di addebito dell’Inps.