Il Superbonus del 110 per cento è una delle misure più rilevanti per quanto riguarda le attestazioni e le autocertificazioni. Da quella per dichiarare lo status di familiare convivente a quella necessaria per comprovare l’effettivo rispetto del limite di spesa prefissato dal Governo, andando per quella che riporta gli interventi in edilizia libera, ossia che non hanno necessità di particolari permessi amministrativi. Proprio per la sua entità che supera la soglia del costo sostenuto, è risaputo che la detrazione maggiorata impone l’ammontare delle spese pagate, richiede il rilascio di una documentazione copiosa, sia da un punto di vista squisitamente tecnico, sia dettata dagli artt. 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 2020, con particolarmente riferimento al visto di conformità e alle asseverazioni.
Superbonus 110 per cento: i documenti che non possono assolutamente mancare
Il professionista che si trova a rilasciare il visto è, di conseguenza, chiamato ad eseguire un’attività ricognitiva particolarmente costosa ma altrettanto imprescindibile, così da non essere personalmente chiamato a rispondere di una attività di controllo non sufficiente, malgrado di natura formale. Sulla base dei presupposti appena enunciati, a riguardo del controllo formale, del bisogno di essere in possesso di una polizza con un adeguato massimale non inferiore a 3 milioni di euro, occorre passare al vaglio la documentazione che il beneficiario deve assegnare alle istituzioni competenti in materia. Si inizia con il titolo di detenzione o possesso del bene immobile, accertando pure la presenza di numerose dichiarazioni e/o attestazioni nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2020, all’art. 47.
Il primo passo consiste nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio dello status di familiare convivente. Egli, come abbiamo in più occasioni specificato, deve sussistere al momento dell’avvio dei lavori e/o mentre si sostengono le spese inerenti, se il saldo avviene in modalità anticipata rispetto al detto avvio, nonostante lo stesso possa risultare dalla dichiarazione comprovante la presenza di reddito imponibile, di quella con cui si certifica che l’immobile non assolve una funzione nell’ambito delle attività professionali e/o d’impresa e dei registri anagrafici, pertanto la consegna di un certificato di stato di famiglia.
Quando occorre il via
Per gli interventi, compiuti dal comodatario e/o dal locatario, su unità immobiliari non di proprietà, il soggetto interessato può fruire della detrazione previo consenso all’esecuzione dei lavori. Laddove ad averne la responsabilità sia una cooperativa a proprietà indivisa, i titolari dell’unità immobiliare hanno l’onere di acquisire l’accettazione della domanda di assegnazione da parte del cda (consiglio di amministrazione) dell’ente mutualistico. Nella prima fattispecie, l’ok all’esecuzione delle opere su immobili in godimento sarà acquisibile pure in un successivo frangente al via ai lavori, purché entro la data di presentazione della comunicazione dell’operazione per la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura.
Se l’immobile viene poi trasferito per causa morte che, al fine di beneficiare delle residue quote della detrazione in capo all’erede o agli eredi, richiede la detenzione diretta e materiale dell’immobile, ai fini del legittimo esercizio delle detrazioni fiscali menzionate, il contribuente-detentore del bene in questione ha il compito di redigere una autocertificazione, anche in tale occasione nella forma di dichiarazione sostitutiva, che confermi la disponibilità del bene nonché la sua detenzione diretta e materiale.
Prima del via libera ai lavori, il beneficiario ha il compito di ottenere le necessarie abilitazioni amministrative per l’esecuzione degli interventi ma, in presenza di lavori in edilizia libera, cioè che possono essere compiuti senza alcun titolo abilitativo, è cruciale la consegna al professionista, il quale rilascia il visto di una dichiarazione sostitutiva, in cui viene indicata la data del via libera ai lavori e sia dimostrata che rientrino tra gli interventi agevolabili quelli posti in essere, seppure gli stessi non impongano nessun genere di titolo abilitativo, ai sensi della vigente legislazione italiana.
La tipologia di pagamento
A ciò si integra una dichiarazione sostitutiva comprovante la presenza o meno di ulteriori contributi riferiti agli stessi lavori oppure che le spese sono da considerare al netto di contributi percepiti e che i lavori sono svolti su un numero pari o inferiore a due unità e non si traducono in una semplice prosecuzione di altri già avviati. I soggetti sprovvisti di reddito d’impresa hanno l’obbligo di eseguire i pagamenti “tracciati”, vale a dire con il bonifico che per il destinatario (l’impresa addetta allo svolgimento della prestazione) è soggetto alla ritenuta dell’8 per cento e, conseguentemente, il contribuente ha l’onere di predisporre e tenere in archivio una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà qualora sia imprescindibile provare la circostanza che il totale delle spese sulle quale si accerta, per gli aventi diritto, la detrazione non vada oltre il tetto massimo stabilito.
In presenza di condominio minimo (sotto le 8 unità immobiliari) e quindi senza il codice fiscale, per gli interventi sulle parti comuni, il condomino, oltre a fornire la documentazione completa utile per dimostrare il diritto alla detrazione (in particolare, autorizzazioni, bonifici, fatture, titoli abilitativi), ha la responsabilità di comprovare, nella forma di dichiarazione sostitutiva, i dati catastali delle unità immobiliari formanti il complesso condominiale e la natura dei lavori compiuti.