La lotteria degli scontrini è da ieri entrata nel vivo. Da martedì 1° dicembre, sul portale dedicato ci si può registrare e ottenere il codice da esibire agli esercenti esclusivamente per i pagamenti non in contanti (cashless), così come stabiliscono le modifiche inserite nel Ddl di Bilancio adesso all’esame della Camera, per concorrere alle estrazioni al via dal 2021.
L’iter da seguire
L’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) ha pensato di semplificare l’operazione propedeutica accorpandola in quattro step:
- accesso al sito e inserimento del codice fiscale;
- inserimento del codice di sicurezza (captcha) e accettazione dell’informativa sulla privacy;
- visualizzazione del codice lotteria sia sotto forma di codice a barre sia in formato alfanumerico;
- stampa del codice lotteria o salvataggio sul proprio smartphone (o anche su pc o tablet).
Nel corso dei vari passaggi, prima della generazione del codice lotteria, il sistema accerterà in via automatica il compimento della maggior età, la validità del codice fiscale inserito e l’esistenza in vita del presentante domanda, indicando possibili errori. Se il codice di lotteria viene smarrito non c’è nessun tipo di problema, infatti se ne possono ottenere fino a 20 associabili al rispettivo codice fiscale, alternativamente impiegabili tra loro.
Esclusi gli acquisti online
La registrazione e l’ottenimento del codice lotteria costituisce il passaggio cruciale per far concorrere gli acquisti effettuati con pagamento elettronico a partire dal 01/01/2021 alle estrazioni della lotteria che avverranno con cadenza annuale, mensile e anche settimanale. In occasione dell’acquisto, rigorosamente presso un esercente fisico o un commerciante (sono escluse le operazioni e-commerce) sarà sufficiente mostrare il codice lotteria che verrà associato allo scontrino d’acquisto e alla spesa effettuata.
Lo scontrino elettronico sarà a quel punto inviato automaticamente al “sistema di accoglienza” del Fisco (in sostanza, il sistema centrale). Destinati a partecipare alle estrazioni, i ticket virtuali saranno generati per ciascun scontrino. Un iter completamente dematerializzato. Pertanto, nessun onere di conservare gli scontrini cartacei o preoccupazione di non ricevere la vincita qualora il “biglietto” non sia stato accidentalmente conservato.
Il rimborso di Natale
Nel mentre, il regolamento per l’altra delle colonne portanti del piano “Italia cashless” del Governo giunge al traguardo. In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del ministero dell’Economia n. 156 del 2020, in vigore da venerdì. Confermato il lancio ma per quello che è stato ribattezzato come il “rimborso di Natale” (le somme perverranno però a febbraio) occorrerà attendere un annuncio del Mef che definirà la data del via, verosimilmente intorno all’8 dicembre.
Su un importo complessivo massimo di 1.500 euro, si avrà diritto al 10 per cento di rimborso, a patto che siano effettuate almeno dieci operazioni. L’importo del rimborso per ciascuna non potrà mai superare la soglia dei 15 euro, anche se il singolo acquisto eccedesse i 150 euro.