Ho dato avvio a dei lavori di riqualificazione energetica. So che avrà diritto a godere del Superbonus 110 per cento, avendo controllato di rispettare appieno ciascun requisito contenuto nel testo normativo, e mi sono già espresso sul modo in cui ne trarrò beneficio: cedendo il credito. A questo punto resta da comprendere come ed entro quale termine abbia l’onere di inoltrare la comunicazione relativa all’Amministrazione finanziaria.
Sconto in fattura o cessione del credito
Le detrazioni fiscali pari al 110 per cento, stabilite dal decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, per gli interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica sono una delle misure di maggiore importanza stabilite dall’attuale esecutivo. I vantaggi della manovra hanno convinto in tanti a trarne godimento, tuttavia ci sono talvolta delle “zone grigie”, ovverosia delle zone ancora piuttosto nebulose, sulle quali è necessario documentarsi a fondo per non incorrere nella spiacevole circostanza di vedersi negata l’agevolazione.
In questo articolo, andiamo a vedere per la precisione l’iter da eseguire e le tempistiche da rispettare in termini di invio all’Agenzia delle Entrate della scelta di sfruttare una delle opzioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio. Difatti, il menzionato articolo (ed è l’aspetto più innovativo della norma introdotta) statuisce che sia per il 2020 che per il 2021, in luogo dell’impiego diretto in sede di dichiarazione dei redditi, inerente all’anno di computo delle spese, della detrazione spettante, si abbia la possibilità di adottare alternativamente tra:
- la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, tra cui gli istituti di credito (le banche) e altri intermediari finanziari, con facoltà di cessioni successive;
- lo sconto in fattura, di importo massimo pari o inferiore al medesimo corrispettivo, anticipato dal fornitore di beni e servizi concernente gli interventi agevolati.
Oltre che per gli interventi di natura edilizia rientranti strettamente nel superbonus del 110 per cento, la possibilità è stata peraltro estesa ad un altro genere di operazioni, vale a dire:
- l’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (sismabonus). La facoltà di avvalersene è esercitabile pure con riferimento alla spettante detrazione per l’acquisto delle “case antisismiche”;
- efficienza energetica, sempre indicati nel decreto legge numero 63 del 2013, quali, ad esempio, gli interventi sull’involucro o sulle strutture degli edifici, gli interventi di sostituzione delle finestre comprensive di infissi o degli impianti di riscaldamento, e quelli congiuntamente finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico sopra illustrato;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- recupero o restauro della facciata degli edifici preesistenti (il cosiddetto bonus facciate), ivi compresi quelli di mera pulitura o tinteggiatura esterna, per cui compete il bonus introdotto con la Legge di Bilancio 2020;
- recupero del patrimonio edilizio. In particolare, si tratta degli interventi di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di restauro e di manutenzione straordinaria effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dagli interventi antecedenti e dagli interventi di ordinaria manutenzione compiuti sugli edifici, per quanto concerne le parti comuni.
Si possono esercitare le due opzioni per stato di avanzamento (non più di due per ciascun intervento complessivo e con ciascuno stato di avanzamento relativo ad almeno il 30 per cento dell’intervento medesimo) o di fine dei lavori. Oltre all’asseverazione del rispetto delle condizioni tecniche delle opere effettuate nonché della conformità delle spese sostenute in rapporto agli interventi agevolati (una copia deve essere telematicamente inviata all’Enea), è richiesto il visto di conformità dei dati attinenti ai documenti che certificano la presenza dei requisiti che danno accesso al Superbonus del 110 per cento.
Entro quando
Per avvalersi delle due opzioni (alternative), è poi necessaria la comunicazione della scelta assunta all’Erario. Comunicazione che deve essere spedita in modalità telematica entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui la spesa si sostiene, compilando un modello predisposto dall’AdE. Sul tema se sia preferibile la cessione del credito oppure lo sconto in fattura, l’Agenzia delle Entrate ha diramato il provvedimento n. 283847 8 agosto 2020, riportante le disposizioni attuative per l’esercizio delle opzioni riferite alle detrazioni di propria spettanza per gli interventi di restauro o recupero della facciata degli edifici, di ristrutturazione edilizia, di riduzione del rischio sismico, di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici e di impianti solari. Il documento reca le modifiche al modello per la comunicazione e le specifiche tecniche per la sua trasmissione.
Come presentare il documento
Sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici sia per quelli sulle unità immobiliari, la comunicazione dell’opzione deve essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in formato telematico, compilando l’apposito modello, attraverso il portale istituzionale dell’AdE nell’area riservata al servizio web oppure tramite i canali telematici dell’Erario.
Come si compila il modello per la comunicazione
La comunicazione dell’opzione va effettuata impiegando il modello allegato al provvedimento 12 ottobre 2020, prot. 326047. Il frontespizio è costituito dalle opzioni seguenti:
- Dati del beneficiario e Dati relativi al rappresentante del beneficiario;
- Condominio: da compilare esclusivamente se la comunicazione concerne lavori svolti sulle parti comuni di un edificio;
- Impegno alla trasmissione telematica: da compilare se la comunicazione è inoltrata appoggiandosi ad esperti qualificati dalla legge, attraverso il portale istituzionale dell’Agenzia delle Entrate nell’area riservata al servizio web oppure tramite i canali telematici dell’Erario;
- Visto di conformità, Asseverazione energetica e asseverazione rischio sismico: da compilare esclusivamente nel caso in cui si tratti di interventi ammessi al Superbonus, dal professionista o dal responsabile del Centro di Assistenza Fiscale (CAF) che rilascia il visto di conformità.