Manca ancora il modello di domanda, ma tutto è pronto per il via alla nuova tornata di bonus previsti dal decreto Ristori. Lo ha specificato l’Inps tramite circolare e riguarda le indennità previste dal nuovo decreto emergenziale per lavoratori intermittenti, lavoratori stagionali e lavoratori dello spettacolo.
L’indennizzo fino a 1.000 euro sarà erogato dietro domanda per alcuni lavoratori, mentre per altri sarà liquidato d’ufficio, cioè automaticamente.
Domande per il bonus 1.000 euro, come fare?
L’indennizzo per i lavoratori stagionali e dello spettacolo è un bonus che ha accompagnato tutti i decreti emergenziali del governo fin dalla scorsa Primavera. Per quello previsto nel decreto Ristori, le domande andranno presentate, come confermato dall’Inps tramite circolare, entro il 18 dicembre prossimo.
La novità riguarda come detto in premessa, i lavoratori stagionali del settore turistico e alberghiero, anche quelli somministrati, i lavoratori dello spettacolo e i cosiddetti intermittenti. Si tratta di alcune delle categorie che più hanno subito il contraccolpo delle misure restrittive, dei lockdown e delle chiusure delle attività lavorative. Tutte categorie che hanno già ricevuto il bonus nei precedenti decreti emergenziali, cioè il decreto Cura Italia, il decreto Rilancio, il decreto Agosto e adesso i vari decreti Ristori.
Il decreto Agosto segna lo spartiacque tra chi adesso sarà tenuto a presentare domanda entro il prossimo 18 ottobre e chi invece riceverà l’aiuto automaticamente, senza necessità di inoltrare istanza. La domanda infatti, andrà presentata da quanti non hanno prodotto istanza nel decreto Agosto.
In effetti, come specifica l’Inps, coloro i quali hanno già ricevuto l’indennità prevista dallo scorso decreto Agosto, adesso non dovrà presentare nuova domanda ed il benefit sarà erogato d’ufficio. Per tutti gli altri in vece occorrerà presentare richiesta all’Inps, con la modulistica che presto l’Inps metterà a disposizione. Le modalità saranno sempre le stesse, con gli accessi all’area personale dell’Istituto per chi è munito delle varie credenziali utilizzabili, tramite Patronati ed entro il termine ultimo del 18 dicembre 2020.
Bonus stagionali, a chi si rivolge la misura?
Il bonus, come quelli che lo hanno preceduto, è incumulabile con le altre indennità previste dai vari decreti emergenziali introdotti dal governo in questo particolare 2020. Quindi, inutile presentare domanda per chi prende il Reddito di emergenza, per chi percepisce il bonus lavoratori domestici e pure per chi prende il Reddito di cittadinanza. In quest’ultimo caso però, il bonus può essere percepito da chi prende un Reddito di cittadinanza inferiore all’entità del bonus. Per chi percepisce già il Reddito di cittadinanza il bonus fino a mille euro può essere percepito ad integrazione di quanto percepisce di RDC.
Il decreto quindi ha riservato l’indennizzo ai lavoratori del settore turistico, ai cosiddetti lavoratori stagionali. Il beneficio riguarda gli addetti degli stabilimenti termali, i dipendenti stagionali appartenenti anche a settori differenti , ai lavoratori autonomi occasionali, agli addetti alle vendite a domicilio ed ai lavoratori dello spettacolo. Per coloro che devono presentare domanda ex novo, occorre ricordare che la perdita del lavoro deve essere involontaria, alla stregua di quello che accade per esempio, quando c’è da prendere la Naspi.
Proprio la Naspi è uno dei casi di incompatibilità prevista dal bonus. Infatti la prestazione non è erogabile per chi percepisce già la Naspi, così come c’è incumulabilità per i beneficiari di un trattamento previdenziale diretto. La cessazione del rapporto di lavoro deve essere sopraggiunta tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020. Importante anche l’aver svolto la prestazione di lavoro per almeno trenta giornate nello stesso arco temporale.
Per i lavoratori con contratti a tempo determinato sia del settore turistico che di quello degli stabilimenti termali, che non hanno percepito la precedente indennità, adesso si può correre ai ripari e inoltrare domanda. La condizione è l’aver avuto uno o più rapporti di lavoro a tempo determinato nei settori prima citati, tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020.
Stesse regole anche per i lavoratori intermittenti e lavoratori autonomi occasionali
Anche il lavoratore che ha uno o più contratti di lavoro intermittente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020 e che nello stesso periodo ha perduto involontariamente il proprio lavoro, potrà avere accesso al benefit. Anche in questo caso la cessazione del rapporto di lavoro deve essere indipendente dalla volontà del lavoratore, che non deve percepire trattamenti di pensione diretta o avere un contratto di lavoro attivo.
Servono anche in questo caso 30 giornate di lavoro di tipo intermittente nel periodo di osservazione prima citato ed è necessaria domanda per chi non l’ha prodotta per lo stesso indennizzo nel decreto Agosto.
La misura si rivolge anche ai lavoratori autonomi occasionali, che al 30 ottobre scorso non hanno un contratto di lavoro di questo tipo attivo, ma che ne hanno avuto uno o più nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020.
La misura riguarda lavoratori autonomi privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, ma solo alla Gestione Separata. Quest’ultima iscrizione deve essere attiva al momento in cui si presenta domanda nel caso in cui non si è ricevuta la precedente indennità del decreto Agosto.
Venditori a domicilio e lavoratori dello spettacolo
Stessa cosa per i venditori a domicilio, ma con un requisito reddituale da rispettare. Infatti per questi lavoratori l’indennizzo è richiedibile, sempre nel caso in cui non hanno ricevuto la precedente indennità, a condizione che il reddito 2019 sia stato superiore a 5.000 euro,
Per chi è iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e non ha ricevuto la precedente indennità del decreto Agosto, adesso è possibile ricevere quella del decreto Ristori. Serve l’aver maturato quanto meno 30 contributi giornalieri nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 ed avere un reddito non superiore a 50.000 euro. Bastano solo 7 contributi giornalieri versati nello stesso periodo per chi ha redditi non superiori ai 35.000 euro.