Il bonus affitti rientra di diritto tra le misure più importanti tra quelle di sostegno alle attività colpite dalla grave crisi Covid. Il bonus affitti è misura varata dal decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, cioè nel cosiddetto decreto Rilancio, secondo decreto emergenziale del Premier Conte e riguarda quelle aziende che hanno subito un calo di almeno metà del fatturato a causa delle restrizioni imposte per limitare la diffusione del coronavirus. E che hanno dovuto pagare lo stesso il fitto per i locali sede delle loro attività.
Il bonus nasce come credito di imposta e permette di recuperare il 60% dei canoni di affitto dovuti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (nel decreto Agosto, bonus esteso anche a giugno. Naturalmente, condizione essenziale è che i locali su cui si paga il canone, siano destinati siano destinati all’attività svolta. La misura prevede pure il 30% per i contratti di affitto d’azienda. La misura però è oggetto di problemi di interpretazione non di poco conto. Questo è dimostrato dal fatto che l’Agenzia delle Entrate ha voluto rispondere ai quesiti degli interessati. E non sono mancate le soprese, perché ci sono buone notizie per le Partite Iva che magari non hanno ancora avviato le attività.
Le risposte delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate quindi, ha voluto chiarire alcuni aspetti del bonus affitti rispondendo alle Faq dei lettori. Una di queste riguarda attività che pur avendo la Partita Iva attiva, non hanno mai avviato o svolto la loro attività di lavoro. Naturalmente, una condizione questa derivante dal Covid e dall’emergenza pandemica.
Ma pur se non hanno mai svolto attività le imprese di nuova costituzione possono richiedere il bonus affitti per i canoni pagati nel periodo agevolato. L’importante è avere la Partita Iva attiva.
Questa particolarità si rivolge ad imprese avviate nel corso del corrente anno, ma che durante il periodo della prima ondata emergenziale, hanno dovuto posticipare l’avvio.
La risposta n° 509 dell’Agenzia delle Entrate
Il quesito in questione è stato risolto dal Fisco con la risposta n° 509 data il 2 novembre 2020.
Il Decreto Legge n. 18/ 2020, il cosiddetto decreto Cura Italia, ha previsto un credito d’imposta ai pubblici esercizi
Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di affitto degli immobili, a condizione che risultino in catasto alla categoria C/1. Il benefit è assegnato a condizione che i relativi canoni di affitto previsti, siano stati effettivamente pagati.
Condizioni utili al bonus affitti
Per poter rientrare nel bonus affitti occorre pure rispettare determinati requisiti. Bisogna non avere ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. Inoltre occorre che l’impresa che vuole usufruirne, abbia subito la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50%rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Pertanto, se il bonus è erogato da marzo a giungo, occorre confrontare il fatturato del mese di marzo 2019 con quello di marzo 2020, oppure quello di aprile 2019 con quello di aprile 2020 e così via. Il bonus è assegnato solo per il mese dove la riduzione di ricavi è stata come normativa ha previsto