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Avviso di accertamento: chiarimento sulla delega

Essendo l’avviso di accertamento una delega di firma e non di funzioni, la sottoscrizione non richiede obbligatoriamente l’indicazione del nome del delegato e della relativa durata. Questo perché le informazioni possono essere riportate nell’ordine di servizio che individua l’impiegato legittimato alla firma mediante l’esplicitazione del ruolo rivestito.  

La causa legale vede sui versanti opposti della barricata l’Agenzia delle Entrate e un contribuente, a cui era stato notificato un avviso ai fini di accertamento ai fini Irpef, Irap e Iva. Il ricorso avanzato dal cittadino ha trovato accoglimento sia dinanzi alla CTP che alla CTR, che ha bocciato la sottoscrizione dell’atto; dopo un richiamo ad una asserita delega non prodotta in giudizio a seguito dell’impugnazione del contribuente.  

Avviso di accertamento: delega di firma non di funzioni

L’Amministrazione finanziaria ha perorato la validità degli atti emanati, lamentando falsa applicazione e violazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Ufficio e con rinvio ha cassato la sentenza impugnata. 

Al primo comma il suddetto art. 42 dispone che gli accertamenti, d’ufficio o in rettifica, siano resi noti mediante la notificazione di avvisi; i documenti devono essere siglati dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da egli incaricato, pena nullità. In merito gli ermellini hanno confermato il principio secondo cui la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, attribuita dal dirigente, sia di firma e non di funzioni.

Elementi non fondamentali

Pertanto, l’indicazione del nominativo del soggetto delegato e della durata della delega non rappresenta elementi fondamentali ai fini della validità dell’atto. Possono infatti essere enunciati negli ordini di servizio che delineano l’impiegato legittimato alla firma tramite l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a permettere successivamente la verifica del potere in capo al soggetto che materialmente ha siglato l’atto.

Dalle carte del contenzioso è emerso che l’Ufficio avesse depositato regolarmente la proroga delle deleghe di firma, precedentemente conferite dal direttivo provinciale dell’Ufficio al funzionario firmatario dell’avviso impugnato.