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Agevolazioni fiscali: chi organizza corsi per i disoccupati ne ha diritto?

Le società organizzatrici di corsi di formazione a favore della categoria dei disoccupati non possono avvalersi delle agevolazioni fiscali ai fini IRES. Questo perché, per godere dei benefici, è necessario esercitare un’attività riservata a persone in oggettive condizioni di disagio per situazioni di degrado ed emarginazione sociale o particolarmente invalidanti sotto il piano psico-fisico. A sancirlo la Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 16756/2020. 

Agevolazioni fiscali: la Corte di Cassazione respinge l’appello di una società

Nella controversia in questione la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello alla sentenza dell’ufficio provinciale. Protagonista una società, che aveva deciso si presentare reclamo contro la notifica ricevuta dall’Agenzia delle Entrate, un avviso di un accertamento ai fini IVA IRPEG e IRAP. La società aveva contestato al CTP di non aver rispettato le direttive regolanti le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e la conseguente tassazione agevolata. La prestazione offerta andava a inquadrarsi in ordinaria attività commerciale. 

Uscita sconfitta anche davanti alla CTR, la società ha lamentato in via principale violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 460/1997. Alla Commissione tributaria regionale ha in particolare imputato di affermare che lo stato di disoccupazione dei partecipanti ai corsi organizzati dal contribuente non rappresentava, ai fini delle imposte sui redditi, una condizione di svantaggio in materia di agevolazioni fiscali.

I disoccupati non sono in oggettive condizioni di disagio

La Corte di Cassazione ha però confermato i precedenti verdetti. Per beneficiare delle agevolazioni fiscali di un regime tributario favorevole ai fini dell’Iva, dell’imposte sui redditi e di quelle indirette i soggetti interessati hanno il dovere di presentare all’Agenzia delle Entrate la domanda di iscrizione all’anagrafe delle ONLUS.  

Riguardo alla nozione di “svantaggio” utilizzata dal D.Lgs. n. 460 del 1997, la Cassazione parla di individui in condizioni oggettive di disagio, quali:

  • gli alcolisti;
  • i tossicodipendenti;
  • i minori orfani, abbandonati o in situazioni di devianza o disadattamento; 
  • i profughi e gli immigrati non abbienti;
  • i disabili psichici e fisici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;
  • gli anziani non autosufficienti in difficoltà economica.