Con la circolare n. 110 del 29 settembre 2020, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dà le indicazioni per avvalersi dell’agevolazione edilizia. Gli sgravi contributivi in oggetto sono destinati agli operatori a tempo pieno del settore. Nella nota diramata, l’Inps ha chiarito le condizioni che i datori di lavoro hanno l’onere di rispettare per l’accesso e le modalità da seguire affinché sia goduto il beneficio.
Agevolazione edilizia: a chi spetta
Il ministero delle Lavoro e delle Politiche Sociali, in comunione con il ministero dell’Economia e delle Finanze, ha confermato mediante decreto del 4 agosto 2020 l’agevolazione edilizia.
Tale manovra di sostegno è pattuita dall’art. 29 del decreto legge n. 244 del 1995 per gli operai a tempo pieno. La riduzione del carico erariale è pari all’11,50% quest’anno e riguarda i periodi di paga da gennaio a dicembre. La misura è concessa ai datori di lavoro in possesso di codice Ateco 2007, da 412000 a 439909.
Il provvedimento è riferito alle forme di assicurazione sociale differenti da quella pensionistica. Al contrario, non concerne il contributo, riservato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, è previsto dall’art. 25, c. 4, della legge n. 845/1978.
I requisiti d’accesso
L’agevolazione edilizia è relativa esclusivamente agli operai occupati per 40 ore settimanali, mentre i lavoratori part-time non ne hanno il diritto. I requisiti d’accesso sono i seguenti:
- non aver riportato, nei 5 anni precedenti la data di applicazione della manovra, condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- essere in linea con quanto previsto dall’art. 1, c. 1, del D.L. n. 338 del 9 ottobre 1989, in ambito di retribuzione imponibile;
- rispettare i requisiti di regolarità contributiva certificata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).