Se ne sente spesso parlare, malgrado in molti ne ignorino il reale significato. Cos’è l’accertamento parziale? E in quali termini l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può attestare il reddito percepito dal contribuente e contestargli il mancato versamento dei tributi?
Accertamento parziale a confronto con l’ordinario
Il termine può essere compreso più facilmente se contrapposto all’accertamento ordinario. Quest’ultimo prende in analisi la posizione complessiva del lavoratore; riguarda pertanto il versamento di tutte le imposte relative ad un determinato periodo. Entro il termine di decadenza, può essere integrato con la notifica qualora sopravvengano nuovi elementi, a condizione che:
- siano sconosciuti dall’Ufficio nel momento della notifica del primo accertamento;
- la motivazione li indichi, a pena di nullità, con gli atti o fatti per mezzo di cui l’Ufficio ne è venuto a conoscenza;
Con l’accertamento parziale, invece, l’Agenzia delle Entrate ha il potere di accertare il reddito dichiarato dal contribuente solo in riferimento ad alcune tipologie, senza precludere la possibilità di controlli seguenti, basati su informazioni che facciano presupporre delle irregolarità, quali:
- redditi non dichiarati;
- tributi non versati;
- deduzioni, detrazioni, esenzioni non spettanti.
L’azione è esperibile dal dipartimento competente mediante notifica formale di pretesa tributaria inviata al contribuente, a seguito di un’attività di controllo sostanziale. La premessa è la manifestazione di volontà avente rilevanza esterna:
- inoltrata da una Pubblica Amministrazione nell’espletamento di una funzione amministrativa;
- rivolta a soggetti determinabili o determinati;
- in grado di apportare una modifica unilaterale nella sfera giuridica degli stessi destinatari.
Le tempistiche
Per quanto riguarda le tempistiche dell’accertamento parziale non ci sono grosse puntualizzazioni da fornire. Difatti, sono le stesse previste per gli accertamenti ordinari, vale a dire:
- in caso di dichiarazione presentata: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione;
- in caso di dichiarazione omessa o nulla: entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la si sarebbe dovuta presentare.