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Accertamenti bancari

Accertamenti bancari e versamento in contanti: ecco cosa c’è da sapere

Con l’ordinanza n. 15538 del 2020 la Corte di Cassazione sancisce che gli accertamenti bancari a carico degli imprenditori e sulla documentazione necessaria a giustificare i versamenti in contanti sul conto corrente sono legittimi. 

Accertamenti bancari: caso pratico in Cassazione

Il caso pratico preso in esame dalla Suprema Corte riguardava un avviso di accertamento, mediante il quale il Fisco aveva contestato a un esercente l’omessa dichiarazione di ricavi conseguente alla vendita di prodotti da bar e di monopolio per via di pagamenti in contanti per 500 mila euro non motivati, rilevati in seguito all’attivazione delle relative indagini.

L’imprenditore aveva presentato ricorso contro l’atto impositivo e i giudici di primo grado lo avevano assecondato, considerando valide le ragioni del contribuente, che dimostrava come l’importo fosse congruo ai ricavi dichiarati nel periodo d’imposta come frutto degli incassi del bar e dei prodotti di monopolio. Verdetto successivamente confermato dalla Commissione Tributaria Regionale in fase d’appello. 

L’Agenzia delle Entrate si era spinta fino in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 32 del Dpr n. 600/1973, non avendo la CTR contemplato il principio secondo cui gli elementi e i dati emersi dalle indagini bancarie sono posti a base degli accertamenti e delle rettifiche, qualora il contribuente non attesti di averne tenuto conto nella misurazione del reddito soggetto ad imposta. 

Il giudice di merito ha un obbligo

La Corte di Cassazione ha accolto la domanda dell’Amministrazione finanziaria, poiché l’imprenditore non aveva saputo produrre documentazione contabile idonea a giustificare, in modo analitico, la natura reddituale dei versamenti in contanti appurati dalla Guardia di Finanza e finiti sul conto corrente.

Inoltre, a fini obbligatori non rileva l’adozione di un regime di contabilità semplificata e la corrispondenza tra i versamenti e i ricavi contabilizzati. Il giudice di merito ha l’obbligo di effettuare una rigorosa verifica dell’efficacia dimostrativa delle prove sottoposte dal contribuente, ponderando la valenza oggettiva.